Riduzione Tares per stagionalità alberghiera rimessa alla discrezionalità del Comune (Cass. civ. Sez. V n. 21189 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Tares, la riduzione della tariffa per le attività alberghiere a carattere stagionale costituisce esercizio di una facoltà discrezionale dell’ente locale, che la legge n. 507/1993 rimette alla scelta del Comune mediante la previsione dell’art. 66, comma 3, d.lgs. n. 507/1993. Il giudice tributario non può disapplicare il regolamento comunale che non contempli la riduzione né applicare d’ufficio una tariffa ridotta priva di fonte normativa primaria o secondaria, sostituendo con un criterio equitativo la determinazione riservata all’amministrazione. Il metodo di calcolo fondato sulla superficie dell’immobile e sulla capacità produttiva di rifiuti non contrasta con il principio unionale “chi inquina paga”, né la differenziazione tra categorie di utenti, se proporzionata.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava la tariffa Tares relativa a un’annualità, lamentando l’assenza, nel regolamento comunale, di qualsiasi riduzione collegata all’esercizio stagionale dell’attività turistico-alberghiera e invocando l’applicazione di una tariffa parametrata alla sola effettiva utilizzazione dei locali. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’originario ricorso, riconoscendo il diritto alla riduzione.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 14, commi 3, e 29, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e del regolamento Tares, oltre all’errore su punto decisivo. La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che le censure individuano compiutamente le norme violate e il nucleo della contestazione, senza che sia necessario riportarne il testo nel ricorso. Ha poi esaminato unitariamente i motivi, connessi, individuando il nucleo nella natura discrezionale della riduzione tariffaria per stagionalità.

Il Collegio ha richiamato l’art. 66, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, che consente ai comuni di stabilire riduzioni tariffarie per le occupazioni aventi carattere non continuativo nel corso dell’anno: si tratta di disposizione derogatoria, la cui applicazione resta affidata a una facoltà dell’ente locale (Cass., Sez. T., n. 17524 del 2009). Il termine “può” impiegato dal legislatore rimette alla scelta comunale l’applicazione della riduzione per attività stagionali (Cass. Sez. T. n. 25229 del 2022).

Il principio è stato confermato anche con riguardo alla differenziazione della tariffa tra esercizi alberghieri e civili abitazioni, ritenuta legittima in coerenza con il principio comunitario “chi inquina paga”, espresso dall’art. 15 della direttiva 2006/12/CE e dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE, che ammettono la differenziazione del calcolo per categorie di utenti. Il metodo di calcolo basato sulla superficie posseduta non è di per sé contrario a tale principio (Cass. n. 28676 del 2018; Cass. n. 2202 del 2011).

Sul piano processuale, la Corte ha ribadito che il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo spettante al giudice tributario presuppone la dimostrazione di precisi vizi di legittimità — incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere — e che negli atti regolamentari comunali esiste uno spazio di discrezionalità politico-amministrativa insindacabile nel merito (Cass. n. 7044 del 2014).

Su queste basi il Giudice regionale ha erroneamente applicato una tariffa ridotta priva di fonte normativa, sostituendo con un criterio equitativo la prerogativa dell’ente. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza cassata e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della contribuente, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ..

Nota della Redazione

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