Collaborazione a progetto e indennità ex art. 32 l. 183/2010 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21490 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di collaborazione a progetto, il progetto specifico richiesto dall’art. 61 d.lgs. n. 276/2003, nel testo ratione temporis applicabile, consiste in un’attività produttiva chiaramente descritta e identificata, funzionalmente ricollegata a un determinato risultato finale, senza che sia necessaria un’attività eccezionale o diversa dall’ordinaria attività d’impresa. Il progetto non può però risolversi nella mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente. Il regime indennitario dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 presuppone la conversione del contratto illegittimo in rapporto subordinato: il solo meccanismo decadenziale del comma 3, lett. b), si applica al recesso del committente e non alle ipotesi in cui manchi un atto da contestare. L’erronea motivazione in diritto non conduce a cassazione quando il dispositivo sia conforme al diritto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di una società in forza di una serie di contratti a progetto. Aveva chiesto al giudice del lavoro di dichiararne l’illegittimità per genericità dei progetti, per coincidenza degli stessi con l’oggetto sociale della committente e per lo svolgimento di mansioni diverse da quelle pattuite. Domandava la conversione del rapporto in lavoro subordinato e, in via subordinata, il riconoscimento di una maggiorazione retributiva o il risarcimento del danno.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso e la Corte d’appello confermava la decisione, condannando l’appellante alle spese. La Corte territoriale riteneva i contratti formalmente legittimi e il progetto dell’ultimo contratto conforme al dettato legislativo, individuando il risultato finale nella sottoscrizione di un numero rilevante di contratti di mandato. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la nozione di progetto specifico elaborata sull’art. 61 d.lgs. n. 276/2003. Richiama le proprie pronunce secondo cui il progetto deve consistere in un’attività produttiva chiaramente descritta e identificata, funzionale a un risultato finale, senza che sia richiesta un’attività specialistica o irripetibile. Nondimeno, il progetto non può limitarsi alla mera riproposizione dell’oggetto sociale, né alla messa a disposizione di energie lavorative per le ordinarie attività aziendali.
Il primo motivo è rigettato. La sentenza impugnata non ha identificato il progetto con il risultato, ma ha individuato sia la specifica attività affidata al collaboratore sia il risultato cui essa tende. La verifica di corrispondenza del contratto al modello legale è stata correttamente effettuata. La censura, pur denunciando un error in iudicando, contesta in sostanza l’apprezzamento di merito circa il grado di specificità del progetto, insindacabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo è inammissibile. Si configura un’ipotesi di doppia conforme, che preclude, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., la censura di omesso esame di fatti decisivi. Il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità. Il motivo è inammissibile anche perché il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, non una questione o argomentazione.
Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente non ha chiarito quale fosse la circostanza non contestata, né ha specificato come si sarebbe perfezionata la non contestazione. La valutazione dell’esistenza e del valore di una condotta di non contestazione spetta comunque al giudice di merito. Anche il quarto e il quinto motivo sono inammissibili: non è ravvisabile alcun vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e il ricorrente non ha illustrato la decisività delle prove non ammesse, né ha riprodotto l’atto di appello. Il giudizio sulla necessità della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Quanto al sesto motivo, la Corte rileva che la motivazione della Corte d’appello è erronea. Il regime indennitario dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 si applica anche al contratto a progetto illegittimo, mentre il regime decadenziale del comma 3, lett. b), riguarda il solo recesso del committente. Il dispositivo di rigetto è però corretto, perché presupposto della misura indennitaria è la conversione del contratto ai sensi dell’art. 69 d.lgs. n. 276/2003, nella specie esclusa. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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