Danno comunitario: la stabilizzazione si affianca ma non sostituisce l’indennità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26495 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 12 del d.l. n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024, costituisce ius superveniens e si applica alle controversie pendenti, compreso il giudizio di rinvio, anche quando incide sul principio di diritto enunciato nella decisione rescindente, con il solo limite del giudicato interno. Nella specifica ipotesi di danno da abusiva successione di contratti a tempo determinato, l’eventuale stabilizzazione si affianca ma non sostituisce la misura risarcitoria, che il giudice liquida secondo i nuovi parametri. La conversione a tempo indeterminato non preclude dunque l’indennità, ma rileva, ove direttamente ricollegata all’abuso, nella sua quantificazione tra il minimo e il massimo. Resta salva la facoltà del lavoratore di provare il maggior danno.

Il Fatto

La ricorrente aveva lavorato come LSU presso il Centro per l’Impiego del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto dal marzo 1996 al dicembre 2001. Nel novembre 2001 aveva stipulato con il Comune un contratto di diritto privato a tempo determinato e parziale, poi prorogato fino al 2011. Aveva impugnato le clausole appositive del termine e le proroghe, sostenendo l’assenza di ragioni oggettive secondo il d.lgs. n. 368/2001, e aveva chiesto la trasformazione a tempo indeterminato, il risarcimento del danno e le differenze retributive.

Il Tribunale aveva respinto le domande, la Corte d’Appello di Messina aveva riconosciuto solo le differenze tabellari. Su ricorso per cassazione, la sentenza rescindente aveva affermato l’applicabilità della clausola 5 della direttiva n. 99/70/CE ed aveva demandato al giudice del rinvio la verifica sull’efficacia satisfattiva della stabilizzazione, avvenuta nel dicembre 2019. La Corte messinese dichiarava cessata la materia del contendere, ritenendo l’illecito sanato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta le due questioni sollevate con l’ordinanza interlocutoria a seguito della novella intervenuta dopo la sentenza rescindente. Sul primo punto afferma che l’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 riformulato si applica ai giudizi in corso, in difetto di disciplina transitoria, richiamando il principio per cui l’efficacia vincolante della sentenza di rinvio presuppone il permanere della disciplina su cui il principio è stato enunciato.

Quanto al secondo quesito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione del danno comunitario, dalla Cass. Sez. Un. n. 5072/2016 alla giurisprudenza successiva che ha valorizzato la valenza satisfattiva della stabilizzazione quale misura equivalente alla conversione. Rileva che il legislatore, nel codificare i criteri di liquidazione, non ha previsto alcun riferimento alla stabilizzazione: la norma usa termini prescrittivi e non riserva margini per escludere l’indennità in caso di immissione in ruolo.

La Corte conclude che la stabilizzazione non preclude la configurabilità del danno: si tratta di misura equivalente alla conversione, non al risarcimento, sicché il cumulo non è imposto, ma neppure precluso. La misura può essere valorizzata nella liquidazione dell’indennità tra minimo e massimo, se direttamente ricollegata all’abuso. Accoglie quindi il primo motivo nei termini chiariti e assorbe il terzo.

Il secondo motivo, relativo alle differenze retributive e alla clausola 4 dell’accordo quadro, è invece rigettato. Il giudice del rinvio non era tenuto a esaminare domande non riproposte nell’atto di riassunzione, che formulava conclusioni incompatibili con le originarie, desumendosi una rinuncia implicita alle ulteriori richieste avanzate solo nelle note conclusionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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