Tetto pensionistico INPDAI applicabile a chi transita in AGO (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22059 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il tetto massimo di cui all’art. 1 d.P.R. n. 58 del 1976 si applica anche a chi accede alla pensione dopo la soppressione dell’INPDAI ed il conseguente transito all’AGO. L’art. 42 legge n. 289 del 2002, nel disciplinare la confluenza dell’INPDAI nell’INPS, prevede che la liquidazione della pensione dei soggetti transitati avvenga pro quota; il rinvio alla disciplina già regolatrice dell’INPDAI per quantificare la quota afferente alla contribuzione accreditata fino alla soppressione dell’ente porta con sé l’applicazione del limite massimo. Il tetto opera in rapporto all’anzianità contributiva massima quarantennale e richiede un accertamento in fatto del raffronto tra quanto erogabile secondo la gestione INPDAI e quanto liquidabile nel sistema AGO.
Il Fatto
Un lavoratore, iscritto all’INPDAI con accredito di contributi pregressi versati presso altre gestioni previdenziali e successivamente transitato all’AGO a seguito della soppressione dell’ente, chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico con le scale di accrescimento del Fondo Speciale Autoferrotranvieri per il periodo 1975-1988, senza applicazione del tetto massimo di cui all’art. 1 d.P.R. n. 58 del 1976.
La Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione di primo grado, che aveva condannato l’INPS alla riliquidazione. Il giudice territoriale aveva escluso l’operatività del tetto, ritenendolo riferito al caso diverso in cui i requisiti pensionistici si perfezionassero interamente nella gestione INPDAI, e rilevando che il lavoratore non aveva maturato in quella gestione i requisiti per il pensionamento né raggiunto i quarant’anni contributivi. L’INPS proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta l’unico motivo con cui l’INPS deduce la violazione dell’art. 1 d.P.R. n. 58 del 1976, dell’art. 5 legge n. 44 del 1973 e dell’art. 42 legge n. 289 del 2002, per non avere il giudice di merito applicato il limite massimo previsto per le pensioni INPDAI.
Il motivo è ritenuto fondato. La questione è già stata esaminata da Cass. n. 30260 del 2022 che, ponendosi sulla scia di Cass. n. 2415 del 2012 e di Cass. n. 13980 del 2018, ha affermato che il tetto è previsto anche per chi accede alla pensione dopo la soppressione dell’INPDAI.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1 d.P.R. n. 58 del 1976 stabilisce che l’ammontare della pensione, comprensivo della quota derivante dall’esercizio della facoltà di cui all’art. 5 legge n. 44 del 1973, non può superare quello della pensione massima erogabile dall’INPDAI. L’applicazione del limite anche al caso di specie consegue alla previsione dell’art. 42 legge n. 289 del 2002, che ha disciplinato la confluenza dell’INPDAI nell’INPS, secondo cui la liquidazione della pensione dei transitati avviene pro quota. Il richiamo alla disciplina già regolatrice dell’INPDAI, per quantificare la quota afferente alla contribuzione accreditata fino alla soppressione dell’ente, porta con sé l’applicazione del tetto.
La Corte dà continuità al precedente richiamato, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e aggiunge un profilo ulteriore. La sentenza impugnata ha ritenuto che il tetto massimo INPDAI sia applicabile solo in presenza di quarant’anni di contributi, motivando però per relationem, con richiamo a un proprio diverso precedente in cui era stato accertato in fatto un raffronto parametrato a un’anzianità trentennale. Nel caso in esame tale accertamento è mancato e non è stata evidenziata l’identità dei fatti rispetto al precedente richiamato: l’INPS contesta anzi che sia stato applicato un tetto inferiore a quello massimo.
Per queste ragioni la sentenza è cassata, con rinvio alla stessa Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.