Rigetto per inammissibilità delle censure su lavoro straordinario e contraddittorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32933 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove, la valutazione del materiale probatorio costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di cassazione. A seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il modo in cui nei gradi di merito sono state compiute le valutazioni discrezionali non è denunciabile come vizio della decisione. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove proposta dalle parti. Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. richiede, a pena di inammissibilità, la puntuale indicazione delle norme violate e specifiche argomentazioni dirette a dimostrare il contrasto con le norme regolatrici della fattispecie.
Il Fatto
La lavoratrice, già dipendente di una ditta individuale dal 1995 fino al licenziamento intimato nel 2008, aveva adito il Tribunale per il riconoscimento delle mansioni superiori, l’illegittimità del recesso con conseguenze risarcitorie, l’indennità per ferie e riposi non goduti, tredicesima e quattordicesima, ultimo stipendio, TFR e indennità di mancato preavviso. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande. La Corte d’appello, in parziale riforma, ha condannato la datrice di lavoro al pagamento di una somma a titolo di lavoro straordinario non corrisposto, ritenuto provato nell’an e nel quantum.
Avverso la sentenza di secondo grado la datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria e il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio con l’ente previdenziale, nonostante la richiesta di regolarizzazione contributiva formulata in primo grado e reiterata in appello. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: non vi è stata alcuna pronuncia di accertamento o condanna alla regolarizzazione contributiva, essendo stata ritenuta fondata solo la pretesa per il lavoro straordinario, con conseguente irrilevanza di ogni questione sull’integrazione del contraddittorio. Ha inoltre ravvisato un difetto di interesse della ricorrente, coinvolta nella richiesta di regolarizzazione a titolo di risarcimento danni e non in sede di azione ex art. 13 legge n. 1338/1962.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in relazione alla prova del lavoro straordinario, oltre alla violazione dell’art. 2697 cod. civ. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio secondo cui la valutazione del materiale probatorio è espressione della discrezionalità del giudice di merito ed è estranea al giudizio di legittimità, non essendo denunciabile il modo in cui le valutazioni sono state compiute (richiamata Cass. n. 37382/2022).
Quanto alla violazione dell’art. 2697 cod. civ., la Corte ha chiarito che essa è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata (richiamata Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395). Nel caso di specie la Corte d’appello non ha operato alcun ribaltamento degli oneri probatori, avendo ritenuto provato lo svolgimento del lavoro straordinario dalle risultanze della prova orale e quantificando il dovuto con consulenza tecnica d’ufficio.
Con il terzo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 66/2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello riconosciuto lo straordinario nel periodo in cui la lavoratrice aveva dichiarato di lavorare in orario mattutino. Il motivo è stato dichiarato inammissibile: quando si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con la puntuale indicazione delle norme violate, ma anche con specifiche argomentazioni dirette a dimostrare il contrasto con le norme regolatrici della fattispecie (richiamate Cass. n. 17570/2020 e Cass. n. 635/2015). Le censure tendevano in realtà a una inammissibile rivalutazione delle prove e a una diversa ricostruzione della vicenda.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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