Rimborso addizionali provinciali: decadenza biennale dall’ultima dichiarazione (Cass. civ. Sez. V n. 22058 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Alle richieste di rimborso delle addizionali provinciali sulle accise si applica il termine di decadenza biennale di cui all’art. 14, comma 2, TUA. In caso di eccedenza di imposta riportata a nuovo nelle successive dichiarazioni di consumo, il termine decorre dal deposito dell’ultima dichiarazione di consumo, in cui maturano le condizioni per il rimborso, e non dalla dichiarazione in cui l’eccedenza si è generata. L’abrogazione delle addizionali realizza una cesura definitiva nel modello di riporto in detrazione, legittimando la richiesta di rimborso. L’evento abrogativo costituisce condizione dell’azione che deve sussistere al momento della decisione: se si verifica nel corso del giudizio, la domanda non è intempestiva.

Il Fatto

La società contribuente, esercente compravendita di energia elettrica, ha impugnato il diniego di rimborso di addizionali provinciali sull’accisa relative a due periodi di imposta, emergenti dalle dichiarazioni di consumo, per effetto dei conguagli conseguenti agli acconti versati in periodi precedenti. Il credito non era stato compensato per la riduzione dei volumi di fornitura.

L’Ufficio ha eccepito la decadenza ex art. 14, comma 2, TUA. La società ha sostenuto l’inapplicabilità del termine biennale ai versamenti in eccesso esposti in dichiarazione e, in subordine, il diritto alla compensazione ex art. 56, comma 1, TUA. La CTP e la CTR hanno accolto il ricorso applicando la prescrizione decennale, qualificando la fattispecie come conguaglio ordinario. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato, pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza impugnata. Le eccedenze si sono generate in due periodi di imposta e sono state riportate nelle dichiarazioni successive, non essendo stato possibile compensarle. La domanda di rimborso è stata presentata sul presupposto dell’abrogazione delle addizionali.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui non è consentito chiedere il rimborso delle eccedenze maturate nel corso del rapporto prima della sua chiusura, perché il meccanismo di assolvimento dell’accisa prevede la detrazione dai successivi versamenti di acconto e non il rimborso (Cass., Sez. V, n. 11813 del 2020; Cass., Sez. V, n. 5808 del 2020). La disciplina non contrasta con il diritto dell’Unione, in assenza di norme armonizzate sul rimborso, restando salvi i principi di equivalenza ed effettività.

Il versamento indebito è rimborsabile nel termine di due anni dal pagamento; in caso di eccedenza a credito, il rimborso deriva dal venir meno del rapporto tributario cui è collegato il riporto a nuovo, con decorrenza del termine biennale dalla presentazione dell’ultima dichiarazione annuale di consumo (Cass., Sez. V, n. 26079 del 2023). Prima di tale momento il tributo non è indebito, ma utilizzabile mediante detrazione, e l’obbligazione si configura come revolving, rinnovandosi di anno in anno sino alla cessazione del rapporto di imposta.

La questione centrale è se l’abrogazione delle addizionali costituisca causa idonea a determinare il rimborso. La risposta è positiva: l’abolizione realizza una cesura definitiva nel modello di riporto in detrazione, non essendo più gli importi utilmente riportabili (Cass., Sez. V, n. 25042 del 2023). Il termine decorre quindi dall’ultima dichiarazione di consumo precedente l’abrogazione.

La domanda, presentata prima dell’abrogazione, non è intempestiva: la non riportabilità a nuovo costituisce condizione dell’azione che deve sussistere al momento della decisione (Cass., Sez. V, n. 35042 del 2023). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese; il consolidamento di tale ratio comporta il difetto di interesse sul secondo motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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