Giudicato endofallimentare non fa stato fuori dal fallimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22638 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decisione adottata in sede di opposizione allo stato passivo produce effetti, ai sensi dell’art. 96 L.F., soltanto ai fini del concorso, ma non è idonea a fare stato tra le parti fuori dalla procedura concorsuale. Il c.d. giudicato endofallimentare copre la sola statuizione di rigetto o accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame, e la sua valenza meramente endofallimentare non è limitata al provvedimento del giudice delegato, ma si estende anche alla pronuncia resa in opposizione. Ne consegue che non può configurarsi un conflitto di giudicati tra tale decisione e un giudicato amministrativo anteriormente formatosi, restando il primo privo di valenza piena al di fuori dello stato passivo.

Il Fatto

Il lavoratore, già dipendente di una società controllata da un ente pubblico, era stato inquadrato nel pubblico impiego e successivamente comandato presso il Dipartimento della Protezione civile, poi immesso nei ruoli speciali con un determinato profilo e fascia retributiva. Con sentenza del Tribunale fallimentare aveva ottenuto l’ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa del datore di lavoro originario, a titolo di differenze retributive per mansioni superiori.

Sulla base di quella decisione il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’amministrazione per differenze retributive, deducendo il diritto a un inquadramento superiore. L’opposizione era stata accolta dal Tribunale, ma la Corte d’appello, su gravame del lavoratore, aveva ritenuto prevalente il giudicato fallimentare sul giudicato amministrativo, dichiarando inammissibili le ulteriori deduzioni dell’amministrazione perché non oggetto di appello incidentale. L’amministrazione ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del valore della decisione resa in sede di opposizione allo stato passivo. Richiamando la propria giurisprudenza (Cass. Sez. 1 n. 11808 del 2022; Cass. Sez. 1 n. 27709 del 2020), ribadisce che tale pronuncia produce effetti solo ai fini del concorso e non è in grado di fare stato tra le parti al di fuori della procedura.

Il giudicato endofallimentare copre unicamente la statuizione di ammissione o esclusione, precludendone il riesame. Tale valenza non si limita al provvedimento del giudice delegato, ma si estende alla decisione assunta in opposizione (Cass. Sez. 1 n. 29670 del 2022). Da ciò discende che erroneamente la Corte territoriale ha ravvisato un conflitto tra la sentenza del Tribunale fallimentare e la sentenza del TAR Lazio, perché la prima non poteva assumere alcuna valenza di giudicato fuori dallo stato passivo.

La Corte sottolinea che la questione prescinde dalla qualificazione dell’amministrazione come parte di quel giudizio, già affrontata in Cass. Sez. L n. 3347 del 2024 tra le stesse parti, dal contenuto della decisione fallimentare e dal contrasto della stessa con l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001. Proprio l’assenza di valenza piena di giudicato consente di rilevare tale ultimo profilo.

Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per ridiscutere eccezioni superate o respinte, ma è solo tenuta a riproporle espressamente ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (Cass. Sez. U n. 13195 del 2018). La Corte capitolina si è discostata da tale principio, poiché l’amministrazione era risultata vittoriosa e si era limitata a riproporre la questione.

Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile: la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne deduzioni difensive e non fatti storico-naturalistici; quella ex art. 360, n. 3, c.p.c. investe un’affermazione priva di autonoma ratio decidendi. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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