Bonus variabili nel TFR e nel preavviso del dirigente licenziato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29816 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
I bonus variabili corrisposti al dirigente con carattere di continuità e corrispettività rispetto alla prestazione, per un tempo significativo tale da escluderne la natura occasionale, rientrano nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, ancorché la loro erogazione dipenda da una decisione dell’imprenditore e sia in astratto connotata da incertezza, dovendosi compiere la verifica della loro effettiva corresponsione ex post. Ai sensi dell’art. 2121 cod. civ. e dell’art. 39 comma 12 del CCNL Dirigenti Commercio, l’indennità sostitutiva del preavviso si computa sulla retribuzione di fatto, comprensiva degli elementi fissi e, per la parte variabile, della media degli emolumenti degli ultimi tre anni o del minore periodo di servizio. Nella stessa misura, per effetto degli artt. 8 comma 4 e 13 commi 4 e 5 del CCNL, gli elementi variabili incidono sul calcolo delle mensilità supplementari e delle ferie. La statuizione di merito sui conteggi, adeguatamente motivata e non specificamente contestata, è insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Un dirigente, assunto da una società del gruppo con qualifica dirigenziale e con incarico di vertice per l’Italia, è stato licenziato nel dicembre 2018. Due distinti giudizi hanno avuto ad oggetto il rapporto: il primo, introdotto con opposizione all’ordinanza che aveva definito la fase sommaria ex legge n. 92/2012, ha visto respingere le domande di nullità del recesso e di riconoscimento della codatorialità in capo alle due società convenute; il secondo, introdotto con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., ha accertato il diritto del lavoratore a differenze retributive, all’incidenza di alcune voci sul trattamento di fine rapporto e all’indennità sostitutiva del preavviso.

Le due pronunce di appello della Corte di Roma sono risultate parzialmente contrastanti sulle medesime pretese: la prima ha respinto la domanda sulle differenze di dicembre 2018 e sull’indennità di preavviso, la seconda le ha accolte. Entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione, con ricorsi riuniti per connessione oggettiva e soggettiva.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di decadenza dal reclamo, rilevando che il termine di sessanta giorni deve decorrere dalla pubblicazione e comunicazione della sentenza dichiarativa dell’inammissibilità della revocazione, avvenuta il 5 luglio 2024, e non dal diverso dies a quo indicato dalle controricorrenti.

Sul primo gruppo di censure del lavoratore, la Corte rileva un profilo di giudicato esterno. La pretesa relativa alla retribuzione dei giorni dal 13 al 31 dicembre 2018 era stata accertata nel secondo giudizio con statuizione non impugnata e divenuta definitiva. Su quel punto la causa, nel primo giudizio, non poteva proseguire: le censure sono fondate e la sentenza impugnata va cassata.

Sull’indennità sostitutiva del preavviso, i motivi di entrambe le parti vanno esaminati congiuntamente. La Corte ritiene corretta l’interpretazione dell’art. 39 comma 12 del CCNL Dirigenti Terziario, che computa l’indennità sulla retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni per quelli variabili. Tale previsione è coerente con l’art. 2121 cod. civ. e con la lettura dell’istituto come risarcimento del lucro cessante, secondo il precedente di legittimità richiamato dalla stessa Corte territoriale.

Quanto all’incidenza dei bonus variabili sulle mensilità supplementari, sulle ferie e sulle ex festività, la Corte conferma l’interpretazione degli artt. 8 comma 4 e 13 commi 4 e 5 del CCNL, condotta con criteri ermeneutici letterali e logico-sistematici. Le censure sulla valutazione delle prove e sul quantum sono inammissibili, involgendo accertamenti di merito non sindacabili, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. né dell’art. 2697 cod. civ..

Il motivo sulla prescrizione è infondato per implicita reiezione, essendo stato considerato unico il rapporto nel periodo di riferimento. Il ricorso della società è infine rigettato anche sul trattamento di fine rapporto: i bonus, erogati con carattere continuativo, integrano la base di calcolo secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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