Notifica cartella: prova sufficiente l’avviso di ricevimento con numero identificativo (Cass. civ. Sez. V n. 22695 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione esattoriale, quando il destinatario di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione, l’agente della riscossione assolve l’onere probatorio producendo la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento che rechi il numero identificativo della cartella. Non sussiste, in capo all’agente, alcun onere di depositare in giudizio la copia integrale della cartella stessa. La contestazione dei vizi della cartella, non opposti tempestivamente, resta preclusa una volta provata la regolare esecuzione della notifica.
Il Fatto
Un contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le sottese cartelle di pagamento, relative a debiti tributari maturati negli anni dal 2003 al 2007. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. In appello, la Commissione tributaria regionale dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate e della Regione, accogliendo parzialmente l’impugnazione e annullando l’atto limitatamente a due cartelle.
Il giudice di secondo grado riteneva che l’agente della riscossione non avesse prodotto in giudizio le cartelle contestate, né la prova della loro notificazione, nonostante la richiesta del contribuente e l’ordine di esibizione del primo giudice. Il solo estratto di ruolo era considerato insufficiente. L’agente proponeva allora ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censurava la violazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 5, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Il motivo era che la CTR aveva preteso la produzione delle cartelle di pagamento, reputando insufficienti le relate di notificazione e l’estratto di ruolo depositati.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando un orientamento consolidato. Se la parte destinataria di una cartella contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente della riscossione provi la regolare esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti. Non grava sull’agente l’onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella (Cass. n. 21533 del 2017).
Nel medesimo senso la Corte ha richiamato Cass. n. 23902 dell’11/10/2017, secondo cui la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione della copia della cartella stessa.
La Corte ha poi verificato, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, che l’agente aveva prodotto in giudizio, per le due cartelle annullate, copia conforme degli avvisi di ricevimento contenenti, oltre agli altri dati richiesti, il numero della cartella cui si riferivano.
Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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