Contraddittorio preventivo e presunzioni fiscali nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 27442 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per i soli tributi armonizzati. La relativa violazione determina l’invalidità dell’atto purché il contribuente assolva all’onere di enunciare in concreto gli elementi che avrebbe potuto far valere. In sede di legittimità la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è censurabile solo per vizio di sussunzione. Il reddito dell’associazione professionale, ove imputato alla stessa, deve comunque essere attribuito pro quota al professionista in base al principio di trasparenza di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 917/1986.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un architetto, libero professionista, un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2009, rettificando il reddito dichiarato e rideterminando le imposte con interessi e sanzioni.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo il maggior reddito. La Commissione Tributaria Regionale rigettava sia l’appello del contribuente sia quello incidentale dell’Ufficio. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sull’art. 12, commi 2, 3 e 7, l. n. 212/2000, è infondato. La Corte rileva che la fattispecie non riguarda accertamenti all’esito di accessi, ispezioni e verifiche, con la conseguenza che non è configurabile un obbligo di contraddittorio preventivo generalizzato.

Richiamando Cass., sez. U., n. 21271 del 2025 e Cass. n. 37234 del 2022, il Collegio ribadisce che per i tributi non armonizzati l’obbligo vige solo se espressamente previsto e che la sua violazione assume rilievo invalidante solo se il contribuente enuncia in concreto gli elementi che avrebbe potuto far valere, senza opposizione meramente pretestuosa. Nella specie l’onere non è stato assolto.

Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente censura la valutazione degli elementi probatori, ma in sede di legittimità la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è censurabile solo per vizio di sussunzione: quando il giudice di merito qualifica come gravi, precisi e concordanti indizi che non lo sono, o li ritiene insufficienti dopo averli qualificati tali. Richiamando Cass. n. 3541 del 2020, Cass. n. 18611 del 2021 e Cass. n. 19987 del 2018, la Corte ricorda che gli indizi possono essere anche uno solo, purché grave e preciso. Nel caso concreto l’Ufficio ha operato un accertamento diretto, non meramente presuntivo.

Il terzo motivo è infondato. La sentenza impugnata è motivata, sia pure succintamente, sull’esclusione del contraddittorio preventivo. Quanto alla soggettività passiva, la circostanza che il contribuente non fosse soggetto passivo IVA non esclude che abbia percepito compensi non dichiarati, emergenti dalle ritenute d’acconto a lui riferite.

Il ricorso incidentale dell’Ufficio è fondato nei termini indicati. È inammissibile la parte che contesta l’accertamento di fatto della C.T.R. sull’imputazione delle fatture all’associazione professionale. È invece fondata la parte relativa all’imputazione pro quota: il maggior reddito attribuito all’associazione professionale deve comunque essere imputato al professionista in base al principio di trasparenza ex art. 5, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 917/1986.

Il ricorso principale è rigettato; quello incidentale è accolto nei termini esposti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. Il contribuente è tenuto al pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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