Motivazione apparente ed adesione alla c.t.u.: limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 25543 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. L’obbligo di motivazione è violato, con nullità processuale deducibile ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà, o ancora perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dal testo stesso della sentenza. È invece esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Il giudice di merito che aderisca alle risultanze della c.t.u. non è tenuto a confutare analiticamente le contrarie deduzioni delle parti, essendo sufficiente l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto la liquidazione delle maggiori imposte ipotecaria e catastale in relazione a un atto pubblico di cessione immobiliare. Il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il valore dei beni in misura intermedia tra quello accertato dall’ufficio e quello dichiarato in atto.

La Commissione Tributaria Regionale, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, compensava per intero le spese del primo grado e confermava nel resto la decisione. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 52, comma 2 bis, d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse ritenuto assolto l’onere di motivazione dell’atto impugnato con motivazione solo apparente. La Corte richiama l’orientamento secondo cui, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., il controllo sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale (Cass. n. 13248/2020; n. 17196/2020).

Il vizio è ravvisabile quando la motivazione sia totalmente mancante o apparente, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; sez. U. 8053/2014). Resta esclusa, invece, la rilevanza del mero difetto di sufficienza: il ricorrente non può criticare la sufficienza del discorso argomentativo (Cass. 22748/2025).

La Corte esclude altresì che il giudice debba dar conto di ogni argomento difensivo, dovendo ritenersi disattesi per implicito gli argomenti non esaminati ma considerati recessivi (Cass. 12732/2024; 3108/2022). Nel caso concreto, la CTR ha adeguatamente esposto le ragioni del rigetto dell’eccezione di nullità dell’avviso per omessa motivazione, evidenziando che l’ufficio aveva allegato quanto richiamato per relationem e reso conoscibili i contribuenti degli elementi necessari.

Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver la CTR riformato il capo sulle spese, rendendo totale la compensazione in assenza di apposita censura. La Corte osserva che dall’atto di appello emergeva chiaramente che la doglianza non attingeva solo la quantificazione delle spese, ma più in generale la loro regolazione, ritenuta eccessivamente onerosa: la riforma è quindi immune dal vizio di ultrapetizione. Il terzo motivo, che censurava la motivazione apparente sulla compensazione delle spese, è parimenti infondato, avendo la CTR argomentato l’equità della compensazione totale.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte ribadisce che il giudice di merito può legittimamente richiamare le risultanze della c.t.u., non essendo necessarie ulteriori motivazioni sull’adesione all’elaborato peritale (Cass. 282/2009; 1815/2015; 18554/2024). L’omessa valutazione dei rilievi tecnici è deducibile solo quando la motivazione ometta qualsiasi menzione delle osservazioni svolte (Cass. 29413/2025; 11251/2025). Nel caso di specie la CTR ha aderito alle conclusioni del tecnico dopo aver esaminato le osservazioni dell’Agenzia, condividendo la scelta della media dei valori scaturenti dalle due metodologie. La motivazione raggiunge così il minimo costituzionale, con rigetto di entrambi i ricorsi e compensazione integrale delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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