Annullamento automatico dei debiti e cessazione parziale della materia del contendere (Cass. civ. Sez. V n. 25627 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
I debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 23/10/2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018. La cessazione della materia del contendere va dichiarata anche in Cassazione quando lo sgravio sia già intervenuto, senza necessità di una formale attestazione dell’agente della riscossione, essendo sufficiente l’allegazione della riconducibilità delle partite alla previsione di legge. Quanto ai carichi fino a cinquemila euro di cui all’art. 4 del D.L. n. 41 del 2021, la cessazione segue la soglia dei singoli carichi, non quella complessiva della cartella. I crediti tributari già iscritti a ruolo, ritualmente notificati e non opposti, si prescrivono in dieci anni, restando preclusa ogni contestazione sul merito della pretesa fiscale in sede di riscossione.

Il Fatto

Un contribuente proponeva appello avverso la decisione di primo grado che aveva confermato un avviso di intimazione di pagamento, emesso dall’agente della riscossione per un importo complessivo di euro 233.771,56 a fronte di cartelle rimaste insolite per tributi di diversa natura. Nel giudizio era stato evocato anche l’ente locale creditore.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’impugnazione, accertando la regolare notificazione delle cartelle e dell’intimazione, l’insussistenza del dedotto difetto motivazionale e l’infondatezza delle censure sulla mancata indicazione dei criteri di calcolo di sanzioni e interessi. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria.

La Motivazione della Corte

Le Agenzie costituite hanno eccepito in controricorso l’applicazione dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 23/10/2018, chiedendo l’estinzione parziale del giudizio per alcune cartelle di importo inferiore a mille euro, e hanno richiamato l’art. 4 del D.L. n. 41 del 2021 per ulteriori partite inferiori a cinquemila euro. Il contribuente si è associato a entrambe le richieste.

Il Collegio rileva che lo sgravio è già intervenuto quanto alle prime quattro cartelle e dichiara la cessazione della materia del contendere. Per le partite ricondotte al Decreto Sostegni, la Corte osserva che manca in controricorso la menzione esplicita dello sgravio, ma l’atto contiene un’attestazione della astratta definibilità delle tre cartelle. Quanto al requisito reddituale, l’allegazione del ricorrente non risulta contestata dall’Amministrazione.

La Corte precisa quindi che la soglia dei cinquemila euro opera con riferimento ai singoli carichi e non all’importo complessivo della cartella: poiché in una di esse figura un carico superiore alla soglia, la cessazione va limitata ai carichi inferiori, incluse sanzioni e accessori.

Sui motivi di ricorso residui, incentrati sulla notificazione in caso di irreperibilità relativa, la Corte rileva assorbenti profili di inammissibilità e infondatezza. Il ricorrente non ha riprodotto le relate di notifica di ciascuna cartella, limitandosi a richiamare genericamente la copia dei fascicoli di primo e secondo grado: la deduzione non soddisfa il principio di autosufficienza, quale ridefinito da Cass. SS.UU., ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU. Nel merito, la Corte conferma che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza, la notifica a mezzo posta si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza, non essendo prevista la raccomandata informativa.

Quanto alla prescrizione dei crediti successivi alla notifica delle cartelle, il motivo è infondato: la fattispecie si colloca a livello di riscossione e non consente di rimettere in discussione il merito delle pretese fiscali, mentre per costante orientamento la prescrizione delle imposte erariali è decennale. Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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