Revocazione della sentenza d’appello e sopravvenuta carenza di interesse in cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 25647 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione della sentenza d’appello, intervenuta nelle more del giudizio di cassazione, fa venir meno la pronuncia che costituiva l’oggetto del ricorso e determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’interesse ad agire e ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’azione o dell’impugnazione, ma anche al momento della decisione, in relazione alla quale va valutato in considerazione della domanda originariamente formulata. Non rileva, in senso contrario, la mera possibilità che la sentenza di revocazione sia a sua volta impugnata in cassazione, trattandosi di eventualità futura e incerta, mentre la carenza di interesse del ricorrente è attuale. Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità, senza che sussistano i presupposti per imporre il pagamento del cd. “doppio contributo unificato”.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto parzialmente l’appello della società contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno. Il giudice d’appello ha riconosciuto i presupposti per la compensazione tra l’importo richiesto a titolo di IMU e quello già corrisposto per la stessa annualità a titolo di TASI, con rideterminazione delle sanzioni, ma ha rigettato l’eccezione sull’illegittimo disconoscimento dell’esenzione IMU per gli immobili merce.
La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. Nella memoria depositata ha allegato la sentenza di accoglimento del ricorso per revocazione, passata in giudicato, avverso la decisione della Commissione tributaria regionale oggetto del ricorso, e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ovvero, in subordine, l’improcedibilità o l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il Comune resistente ha depositato istanza di visibilità.
La Motivazione della Corte
Il ricorso deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 2 e 5-bis, del D.L. n. 102/2013, convertito dalla legge n. 124/2013, dell’art. 10, comma 1, e dell’art. 6, comma 4, della legge n. 212/2000, nonché degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La censura riguardava la ritenuta decadenza della contribuente dal beneficio dell’esenzione IMU per i beni merce.
La Corte ha rilevato che, nelle more, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 7996/2022 depositata il 20 dicembre 2022, ha accolto il ricorso per revocazione proposto dalla contribuente ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., ritenendo fondato il motivo riferito all’esistenza di un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti sulla medesima questione giuridica dell’esenzione IMU per gli immobili merce. Il giudice della revocazione ha revocato la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, ha accolto l’appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale e ha riconosciuto l’invocata esenzione.
Da tale revocazione consegue che il ricorso viene completamente a cadere per sopravvenuto difetto di interesse. La Corte ha precisato che, quando il giudice d’appello revoca la propria decisione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, essendo cessata la materia del contendere nel giudizio di legittimità. Non rileva che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata, poiché l’eventuale impugnazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto.
La Corte ha richiamato il principio per cui l’interesse ad agire e ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’azione o dell’impugnazione, ma anche al momento della decisione (Cass., sez. 3, n. 9201 del 2021; Cass., sez. un., n. 10553 del 2017; Cass., sez. un., n. 25278 del 2006; Cass., sez. 2, n. 23515 del 2007; Cass., sez. 2, n. 21951 del 2013). Ha inoltre escluso che sussistano i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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