Onere di allegazione e specificità dei fatti nel giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 25700 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. può essere dedotto solo con riferimento a un vero e proprio fatto, inteso in senso storico e normativo, e non a una questione, a un punto, a una deduzione difensiva o al complesso dei materiali di causa, sicché la censura che investa la ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dalla valutazione delle risultanze istruttorie e resta sottratta al sindacato di legittimità. Il giudice di merito può disattendere le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio purché ne indichi in modo congruo e logicamente motivato gli elementi di critica. La violazione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello è rilevabile d’ufficio ed eccepibile per tutta la durata del gravame, ma, se non rilevata né eccepita in quella fase, non può essere prospettata come motivo di ricorso per cassazione. La prova, anche presuntiva, del pregiudizio risarcibile grava su chi assume di averlo subito, e la presunzione semplice può fondarsi anche su un solo elemento, purché grave e preciso.
Il Fatto
Una società alberghiera, committente di lavori di ristrutturazione e ampliamento di immobili, propone opposizione a un decreto ingiuntivo con cui le era stato chiesto il pagamento di un compenso per prestazioni professionali di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento. La società deduce l’esistenza di vizi dell’opera, chiede il risarcimento del danno e propone domanda di indebito per la parte di compenso asseritamente non dovuta. Il professionista resiste e chiama in causa la propria compagnia assicurativa per essere garantito.
Il Tribunale, ritenuta una concorrente responsabilità del committente e l’equivalenza tra credito ingiunto e danno, revoca il decreto e compensa i crediti. La Corte d’appello, in parziale riforma, rigetta la domanda riconvenzionale della committente, condanna la società al pagamento del compenso e nega il risarcimento per i vizi, sul rilievo che l’attività e l’immobile erano stati ceduti a terzi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulla eccepita duplicazione delle voci di parcella e l’omesso esame di fatti decisivi. La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia, perché la sentenza impugnata ha posto a fondamento della quantificazione del credito un’analisi comparativa delle prestazioni risultanti dalle parcelle e dal parere del Collegio professionale.
Quanto al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la Corte richiama la nozione rigorosa elaborata dalla giurisprudenza di legittimità: costituisce fatto solo un preciso accadimento o una circostanza naturalistica, non le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori o il “vario insieme dei materiali di causa”. Le parcelle e la relazione peritale risultano espressamente menzionate e poste a base della decisione, sicché la tesi dell’omesso esame è insostenibile. Quanto agli altri documenti e circostanze, la parte non ha indicato il “come” e il “quando” essi siano stati oggetto di discussione processuale.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 2697 cod. proc. civ. e cod. civ. e la colpa professionale del prestatore. La Corte lo dichiara inammissibile: l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile solo sotto il profilo della motivazione. La mancata allegazione dei tempi e dei modi di deduzione delle questioni nel merito impedisce il controllo.
Il terzo motivo investe l’esclusione del danno risarcibile per l’avvenuta cessione dell’immobile. La Corte ritiene infondata la doglianza sulla pretesa novità della questione, già menzionata nella sentenza di primo grado, e osserva che la violazione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello, se non rilevata né eccepita in quella fase, non può essere prospettata in cassazione. Nel merito, la vendita a terzi rende astrattamente non più sostenuti i costi di ripristino e la prova, anche presuntiva, del pregiudizio grava sul danneggiato, potendo la presunzione semplice fondarsi anche su un solo elemento grave e preciso.
Il ricorso è rigettato, senza statuizione sulle spese per l’assenza di attività difensiva degli intimati, con i presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Nota della Redazione
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