Sospensione necessaria esclusa se la causa pregiudicante pende in appello (Cass. civ. Sez. II n. 25703 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. presuppone un rapporto di pregiudizialità tecnica fra due cause entrambe pendenti, di cui la pregiudicante non sia stata ancora decisa. Quando la causa pregiudicante è stata definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio dipendente non può essere disposta come necessaria, ma soltanto in via facoltativa e secondo il prudente apprezzamento del giudice, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. Il provvedimento che sospende il giudizio riproducendo il paradigma della dipendenza proprio dell’art. 295 c.p.c. è riconducibile a tale previsione ed è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c.
Il Fatto
Davanti alla Corte d’Appello di Bologna pendono due giudizi fra la ricorrente e il nipote. Nel primo, il nipote ha appellato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato a restituire alla zia una somma a titolo di prestito asseritamente erogato nel 2014, deducendo la nullità della notificazione della citazione introduttiva e l’infondatezza della domanda. Nel secondo, la ricorrente ha appellato la sentenza che, nel giudizio di divisione dell’eredità, l’aveva condannata a versare al nipote la quota ereditaria.
I due giudizi hanno in comune un assegno bancario emesso dalla ricorrente ma tratto su un conto cointestato: nel giudizio successorio ella ne ha sostenuto la natura di donazione del de cuius al nipote, chiedendone la collazione; nel giudizio di restituzione ne afferma la natura di proprio prestito. Il Presidente istruttore della prima sezione civile ha sospeso il giudizio di restituzione, rilevando che la sua decisione dipende, per ragioni di compatibilità logica e giuridica, dalla decisione del giudizio successorio.
La Motivazione della Corte
Il regolamento è ammissibile. L’art. 42 c.p.c. estende il rimedio ai provvedimenti che dispongono la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., per consentire il controllo immediato sull’esistenza dei suoi presupposti in diritto. Il provvedimento impugnato ha sospeso il giudizio affermando che la decisione dipende da quella del procedimento successorio e che non è possibile rimettere la causa in decisione: formula che riproduce il paradigma dell’art. 295 c.p.c. e configura una sospensione necessaria. La riqualificazione della sospensione come facoltativa, prospettata dal resistente, non incide sull’ammissibilità ma attiene al merito.
Le eccezioni di inammissibilità non sono fondate. Le conclusioni del ricorso riproducono impropriamente le conclusioni di merito del giudizio sospeso, ma ciò non preclude l’ammissibilità, perché l’oggetto dell’impugnazione si identifica dal complesso dell’atto secondo il suo contenuto, qui univoco: l’epigrafe enuncia il regolamento avverso il provvedimento di sospensione, il corpo ne domanda la cassazione, i motivi ne censurano la legittimità.
Nel merito, la sospensione necessaria presuppone un rapporto di pregiudizialità tecnica fra due cause entrambe pendenti, di cui la pregiudicante non sia stata ancora decisa. Quando la causa pregiudicante è stata definita con sentenza non passata in giudicato, l’art. 295 c.p.c. non trova applicazione e la sospensione può essere disposta solo in via facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., come affermato dalle Sezioni Unite n. 10027 del 2012 e n. 21763 del 2021.
Nella specie, il giudizio assunto come pregiudicante era già stato definito in primo grado e pendeva in grado di appello. Difettava dunque, in radice, il presupposto della sospensione necessaria. Il Presidente istruttore ha invece sospeso il giudizio come atto necessario, sul paradigma della dipendenza proprio dell’art. 295 c.p.c., fuori dai casi in cui esso consente la sospensione. Il provvedimento è perciò illegittimo.
L’accoglimento del secondo motivo assorbe il primo, relativo alla violazione dell’art. 345 c.p.c.: la censura sarebbe in ogni caso irrilevante rispetto all’oggetto del regolamento, perché l’ammissibilità dei documenti attiene all’istruzione del merito, rimessa alla Corte territoriale, e non al sindacato sui presupposti della sospensione. Il ricorso è accolto, il provvedimento è annullato, con riassunzione del giudizio davanti alla Corte d’Appello di Bologna, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.