Spese processuali: la contumacia non esonera il soccombente dalla condanna (Cass. civ. Sez. 2 n. 3054 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contumacia della parte nel giudizio di opposizione non la esonera dalla condanna alle spese processuali, ove risulti totalmente soccombente all’esito del giudizio. Il comportamento processuale del contumace è neutro e non integra, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a legittimare la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. La pronuncia che esoneri dalla condanna la parte vittoriosa deve fondarsi su una motivazione che illustri le ragioni della deroga al principio della soccombenza, non potendo risolversi in un generico riferimento alla particolarità della questione trattata.
Il Fatto
Un avvocato, difensore d’ufficio in un procedimento penale, vedeva revocato da parte della Corte d’Appello il decreto di liquidazione dei propri onorari, ormai divenuto definitivo. Il professionista proponeva opposizione ai sensi degli artt. 82, 84 e 170 del d.P.R. n. 115/2002, eccependo l’irrevocabilità del provvedimento di liquidazione, in quanto atto giurisdizionale non soggetto al potere di autotutela proprio dell’azione amministrativa.
Il giudice dell’opposizione, nella contumacia del Ministero della Giustizia, accoglieva l’opposizione, dichiarando la nullità del decreto di revoca. Tuttavia, decideva di mantenere le spese processuali a carico del professionista vittorioso, adducendo la particolarità della questione e il fatto che lo stesso si fosse difeso in proprio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminando congiuntamente i motivi di ricorso relativi alla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e alla nullità della sentenza per motivazione apparente, ha ritenuto le doglianze fondate. I giudici di legittimità hanno preliminarmente osservato come la sentenza impugnata avesse accolto integralmente l’opposizione, rendendo il Ministero della Giustizia totalmente soccombente.
Proprio tale esito avrebbe dovuto determinare l’applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., in forza del quale la condanna alle spese è causalmente connessa all’esito della lite. La Corte ha chiarito che la contumacia è un comportamento neutro, che non esonera la controparte dall’onere probatorio e non può essere interpretata come un’adesione alle richieste altrui, idonea ad escludere la soccombenza, né tanto meno come grave ed eccezionale ragione per disporre la compensazione.
Quanto alla motivazione addotta dal giudice di merito per lasciare le spese a carico del vittorioso, essa è stata ritenuta del tutto inidonea. Da un lato, è risultato non vero che il professionista si fosse difeso in proprio, essendosi avvalso del patrocinio di altro avvocato; dall’altro, il riferimento alla “particolarità della questione trattata” è stato giudicato un clausola di stile eccessivamente vaga per giustificare la deroga al principio di cui all’art. 91 c.p.c.
La Suprema Corte ha infine evidenziato come la compensazione delle spese, nella formulazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. applicabile ratione temporis, possa essere disposta solo in ipotesi tassative (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza), non riconducibili alla mera particolarità della questione. In ogni caso, la compensazione presuppone che entrambe le parti si siano costituite, circostanza non ricorrente nel caso di specie, ove l’unica alternativa alla condanna del contumace soccombente sarebbe stata l’irripetibilità delle spese, ma solo nell’ipotesi in cui la parte costituita fosse risultata soccombente. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello civile di Bologna, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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