Lavoratori socialmente utili e art 2126 c.c. su difformità e inserimento stabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25709 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro socialmente utile, pur di matrice assistenziale, può celare un rapporto di lavoro subordinato e giustificare l’applicazione dell’art. 2126, secondo comma, cod. civ. A tal fine non basta lo stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’ente. È necessario che i due requisiti — la radicale difformità della prestazione rispetto al progetto assegnato e lo stabile inserimento nell’organizzazione dell’ente — siano compresenti, non potendo l’uno risolversi nell’altro. Lo sviamento dal progetto costituisce un prerequisito essenziale, ancorché non sufficiente: in sua assenza è precluso ogni ulteriore accertamento di fatto sulla subordinazione. La reiterazione di progetti LSU non dà di per sé luogo a un rapporto unitario, perché ciascun progetto, avviato con un autonomo procedimento autorizzatorio, resta distinto e separato.
Il Fatto
Il ricorrente ha convenuto in giudizio il Comune, la Regione, il Ministero del lavoro e l’Inps davanti al Tribunale, esponendo di aver lavorato come lavoratore socialmente utile dal 1996 al 2015, sulla base di un progetto costantemente rinnovato, ma di aver svolto in concreto mansioni del tutto estranee al progetto stesso.
Secondo la tesi attorea, la violazione delle norme sul progetto e il inserimento stabile nell’organizzazione dell’ente giustificavano il riconoscimento delle differenze stipendiali ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. Il Tribunale ha rigettato le domande e la Corte d’appello ha respinto l’appello. Deceduto l’originario ricorrente, gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi lamentano la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo d’appello e per motivazione inidonea. La Corte li respinge: la Corte territoriale, aderendo alla ricostruzione del giudice di primo grado, ha implicitamente ma chiaramente motivato sul punto contestato, escludendo che il rigetto fosse fondato sul solo difetto di allegazione. L’omessa pronuncia è configurabile solo quando l’oggetto del motivo sia stato del tutto ignorato, non quando su di esso vi sia stata una motivazione, sia pur sintetica.
Il terzo motivo investe l’art. 2126 cod. civ. I ricorrenti sostengono che difformità dal progetto e stabile inserimento siano species dello stesso genus. La Corte non condivide: è costante l’indirizzo secondo cui il rapporto LSU può celare una subordinazione e giustificare l’applicazione della norma, ma i due requisiti devono coesistere. Lo sviamento dal progetto è prerequisito essenziale; il suo accertamento richiede poi che la prestazione sia avvenuta secondo modalità implicanti l’inserimento stabile nell’organizzazione. Nel caso di specie i giudici di merito hanno accertato, con apprezzamento di fatto insindacabile, l’assenza di attività difforme dal progetto.
Il quarto motivo riguarda la reiterazione dei progetti oltre il termine legale. La Corte richiama il precedente più completo in materia — Cass., Sez. L, n. 13472 del 2016 — secondo cui la durata dei progetti comporta l’inserimento del prestatore nello specifico progetto: anche in caso di progetti succedutisi senza soluzione di continuità, il rapporto non ha carattere di unicità, salvo il caso della proroga del medesimo progetto in atto. La Corte territoriale ha usato impropriamente il termine “proroghe” invece di “rinnovi”, ma ha colto il punto: il rinnovo semestrale riguarda la durata del singolo progetto, non la durata massima complessiva.
Un margine di applicazione dell’art. 2126 cod. civ. si apre, oltre che per deviazione radicale e inserimento nell’organizzazione, anche quando il progetto originario sia prorogato oltre la durata legale. In tal caso il lavoratore deve però dimostrare l’illegittimità delle proroghe e l’estraneità delle mansioni rispetto all’attività di progetto. La pretesa del ricorrente non si fondava sulla prosecuzione oltre il termine legale, ma sull’asserita impossibilità di superare il termine mediante successivi regolari progetti. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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