Legittimo affidamento IVA escluso senza garanzie precise dell’Amministrazione (Cass. civ. Sez. V n. 25754 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il legittimo affidamento del contribuente non può fondarsi né sul mero decorso del tempo, né sul comportamento passivo dell’Amministrazione finanziaria, né sull’assenza di contestazioni in occasione di precedenti verifiche fiscali. La tutela presuppone assicurazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti da fonti autorizzate e affidabili, che abbiano ingenerato fondate aspettative in un operatore economico prudente e accorto. La semplice accettazione, anche per più annualità, di dichiarazioni IVA che non assoggettavano talune operazioni a imposta non vale come garanzia precisa e non può essere invocata per andare esente dal tributo dovuto. Nel giudizio di legittimità la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata, resta mera allegazione difensiva, sicché le circostanze in essa contenute non possono formare oggetto del principio di non contestazione.
Il Fatto
Una società esercente attività di trasporto di persone per vie d’acqua interne proponeva separati ricorsi avverso distinti avvisi di accertamento, con i quali l’Agenzia delle entrate aveva recuperato l’IVA per gli anni dal 2010 al 2013, qualificando l’attività svolta come servizio complesso di tipo turistico-ricettivo, con conseguente applicazione dell’aliquota IVA ordinaria in luogo dell’esenzione.
La CTP di Venezia rigettava i ricorsi riuniti, salvo che per l’anno 2010. La CTR del Veneto confermava il rigetto dell’appello della contribuente, che ricorreva per cassazione con dieci motivi, incentrati sul legittimo affidamento e sull’esenzione IVA. L’Agenzia resisteva con controricorso e il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi cinque motivi, tutti relativi alla tutela dell’affidamento e alla motivazione della sentenza impugnata. Richiamando Sez. U. n. 22232 del 2016, ribadisce che la motivazione è solo apparente, con nullità per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Nel caso di specie la CTR ha assolto l’obbligo motivazionale al di sopra del minimo costituzionale, indicando la ragione del diniego: il notevole lasso di tempo trascorso tra la verifica del 1997-1998 e quella del 2015 non può ledere il principio invocato.
Quanto alla perizia stragiudiziale, la Corte ricorda che essa costituisce mera allegazione difensiva, con valore di semplice indizio: il giudice di merito non è tenuto a motivare analiticamente il dissenso né a confutare ogni singola argomentazione, essendo sufficiente che indichi gli elementi su cui fonda il convincimento, implicitamente disattendendo quelli incompatibili (Cass. n. 9415 del 2025). Le circostanze di perizia non possono quindi formare oggetto del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. (Cass. n. 5362 del 2025).
Nel merito dell’affidamento, il Collegio rileva che l’art. 10, comma 2, legge n. 212/2000, nel testo applicabile ratione temporis, non trova violazione. Le circolari ministeriali non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, sicché il contribuente che si sia conformato a un’interpretazione erronea non può invocare l’affidamento per esimersi dal tributo (Cass. n. 20819 del 2020; n. 18618 del 2019). Il principio unionale è richiamato dalle pronunce più recenti: la tutela presuppone assicurazioni precise, incondizionate e concordanti (CGUE, Határ Diszkont, causa C-427/23), e la semplice accettazione per diversi anni di dichiarazioni che non includevano talune operazioni non vale come garanzia (CGUE, causa C-846/19). Le Sezioni Unite n. 30051 del 2024 hanno precisato che il solo decorso del tempo e il comportamento passivo dell’Amministrazione non producono affidamento tutelabile, dovendo la situazione essere caratterizzata da elementi concreti e puntuali.
L’ottavo motivo, relativo al riconoscimento dell’esenzione, è infondato. La Corte richiama l’art. 10, comma 1, n. 14), d.P.R. n. 633/1972, di interpretazione restrittiva (Cass. n. 419 del 2020), e la norma di interpretazione autentica dell’art. 36-bis d.l. n. 50/2022, applicabile retroattivamente ma ininfluente nel caso di specie: la CTR ha accertato in fatto che l’attività principale era l’organizzazione di escursioni turistiche, rispetto alla quale il trasporto costituiva mero mezzo strumentale. Tale accertamento è insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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