Obbligo di rendiconto economico-finanziario e verifica sostanziale per le agevolazioni delle società sportive dilettantistiche (Cass. civ. Sez. 5 n. 20923 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il godimento delle agevolazioni fiscali previste per gli enti di tipo associativo e per le società sportive dilettantistiche è subordinato non solo al requisito formale dell’inserimento nello statuto di apposite clausole, ma anche al rispetto in concreto delle prescrizioni imposte, con onere della prova a carico del contribuente. L’obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario, previsto dall’art. 90, comma 18, lett. f), legge n. 289/2002 e dall’art. 148, comma 8, lett. d), t.u.i.r., non è adempiuto mediante la presentazione del bilancio civilistico, stante la specifica funzione di trasparenza che il primo è destinato ad assolvere. La mancata predisposizione del rendiconto costituisce di per sé una violazione idonea a precludere l’accesso ai benefici fiscali. Inoltre, la conformità delle regole associative al dettato legislativo non è sufficiente, essendo necessaria una verifica sull’effettiva attività svolta, al fine di evitare che lo schema associativo sia impiegato quale schermo di un’attività commerciale svolta in forma associata.
Il Fatto
Una società sportiva dilettantistica, che gestiva corsi per l’avviamento e il perfezionamento del gioco del calcio rivolti soprattutto ad atleti stranieri, veniva sottoposta a verifica fiscale per gli anni 2010 e 2011. L’Agenzia delle entrate riteneva che non potessero riconoscersi i benefici fiscali previsti dalla legge n. 398/1991, dagli artt. 148 t.u.i.r., art. 4 d.P.R. n. 633/1972 e art. 90 legge n. 289/2002, in quanto la società svolgeva un’attività commerciale simile a quella di un’agenzia di viaggi, occupandosi degli allievi anche per vitto, alloggio e trasporto tramite terzi.
La CTP di Perugia accoglieva i ricorsi della società. La CTR dell’Umbria rigettava l’appello dell’Agenzia, ritenendo la società equiparabile a un’associazione sportiva dilettantistica in forza dello statuto e del riconoscimento di ente di promozione sportiva, escludendo la prova dello scopo commerciale e la percezione di provvigioni o somme ulteriori rispetto a un rimborso dei costi. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso con esiti differenziati. Il primo motivo, relativo alla contraddittorietà tra motivazione e dispositivo ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., è stato rigettato. La Corte ha chiarito che, a seguito della riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella insanabile, consistente nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», citando Sezioni Unite n. 32000/2022 e Sez. U. n. 8053/2014.
Il terzo motivo è stato accolto. La Corte ha rilevato che la società non aveva predisposto il rendiconto economico-finanziario, circostanza non contestata. L’art. 90, comma 18, legge n. 289/2002 e l’art. 148, comma 8, lett. d), t.u.i.r. impongono espressamente tale obbligo, anche per permettere di distinguere in modo chiaro l’attività istituzionale da quella commerciale. Il rendiconto non è sostituibile dal bilancio civilistico, e la sua mancata predisposizione preclude l’accesso ai benefici fiscali, richiamando Cass. 19395/2025, Cass. 28723/2025 e Cass. 2865/2026.
Il quarto motivo è stato accolto, ravvisando una motivazione apparente. La sentenza impugnata riconosceva la natura non commerciale dell’ente in ragione di un dato formale, quale il riconoscimento rilasciato dal Centro Sportivo Educativo Nazionale, e di generiche giustificazioni sulle modalità di organizzazione delle giornate degli allievi, senza una concreta verifica dei presupposti che consentono la deroga al regime ordinario di tassazione. Non è sufficiente la conformità delle regole associative al dettato legislativo, essendo necessaria una verifica sull’effettiva attività svolta, citando Cass. 28723/2025, Cass. 13935/2025, Cass. 31924/2024 e Cass. 6361/2023.
La Corte ha anche accolto il secondo motivo, relativo all’obbligo del giudice tributario di pronunciarsi sul merito. Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell’atto impugnato ma a una pronuncia di merito sostitutiva dell’accertamento. Ove ritenga invalido l’avviso per motivi di ordine sostanziale, il giudice è tenuto a esaminare la pretesa e a ricondurla alla corretta misura, citando Cass. 31827/2024.
In conclusione, accolti il secondo, terzo e quarto motivo, rigettato il primo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, affinché proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi illustrati.
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Nota della Redazione
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