Riqualificazione in evasione della condotta di cancellazione societaria (Cass. civ. Sez. V n. 8711 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condotta di cancellazione della società dal registro delle imprese, attuata per sottrarsi alle conseguenze dell’accertamento fiscale, non integra l’abuso del diritto di cui all’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, poiché non comporta alcun uso distorto dello strumento negoziale né attribuisce un vantaggio fiscale, ma costituisce evasione nella sua forma più grave. La riqualificazione giuridica della fattispecie da elusiva a evasiva è ammessa anche d’ufficio, non ledendo il diritto di difesa delle parti, perché i fatti posti a base dell’accertamento restano intatti e muta solo la sussunzione giuridica. Di tali redditi risponde il soggetto già identificato come amministratore di fatto e unico beneficiario, sia ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, sia in ragione del fenomeno successorio di cui all’art. 2495 cod. civ.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava due avvisi di accertamento a una società in liquidazione e per essa alla sua legale rappresentante, nonché al ricorrente, ritenuto amministratore di fatto della compagine. Gli atti impositivi contestavano, per gli anni d’imposta 2007 e 2008, fatture relative a operazioni ritenute inesistenti e costi ritenuti indeducibili, con indebita detrazione d’iva e dichiarazione d’IRES e IRAP inferiore al dovuto.

Allo stesso soggetto l’ufficio notificava ulteriori avvisi con i quali pretendeva il recupero del 40% del maggior reddito accertato in capo alla società, corrispondente agli utili a lui attribuiti ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973. I ricorsi proposti per entrambe le annualità venivano riuniti e respinti in primo grado; l’appello era rigettato dalla Commissione tributaria regionale. La questione approda in Cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina unitariamente i primi cinque motivi, connessi, e li dichiara infondati, pur correggendo la motivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ. Il Collegio ritiene logica e coerente la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, ma non ne condivide la qualificazione giuridica in termini di abuso del diritto. La costituzione di una nuova società a distanza di due mesi dal processo verbale di constatazione nei confronti della prima compagine, la liquidazione volontaria con trasferimento dei clienti, lo scioglimento e la tempestiva cancellazione dal registro delle imprese, uniti alla prosecuzione di fatto dell’attività, ricadono in una condotta diretta a evasione fiscale nella forma più grave.

Perché operi la clausola antielusiva, osserva la Corte, occorre un uso improprio o distorto dello strumento negoziale, realizzato allo scopo di eludere la norma tributaria e di ottenere un vantaggio fiscale. Nel caso di specie, invece, la fattispecie riguarda esclusivamente la “sparizione” di un soggetto passivo d’imposta al fine di sottrarsi all’attività impositiva. Il Collegio ammette la riqualificazione da elusiva a evasiva richiamando un proprio precedente (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27550), e chiarisce che tale riqualificazione non lede il contraddittorio, perché i fatti restano immutati e muta solo la sussunzione giuridica.

Il primo motivo è respinto anche nel merito: la sentenza d’appello tratta espressamente dell’elusione, e il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, non di questioni processuali (cfr. Cass., 16 ottobre 2024, n. 26913). Il secondo e il terzo motivo cadono perché i fatti rappresentati dal giudice di merito erano obiettivi e alcun onere di prova spettava all’Amministrazione finanziaria. Il quarto è privo di rilievo, poiché la condotta elusiva non riguardava gli anni d’imposta accertati ma il tentativo di evitarne le conseguenze. Il quinto è inammissibile, perché il vizio di motivazione, nei limiti del d.l. 22 giugno 2021, n. 83, deve attenere a un fatto storico e non a una rivalutazione dei fatti.

Quanto al sesto motivo, la prova presuntiva è correttamente valutata: la gravità, precisione e concordanza degli indizi si ricavano da un giudizio globale e non atomistico (cfr. Cass., 16 maggio 2017, n. 12002, Cass., 2 marzo 2017, n. 5374). Il convincimento può fondarsi anche su un unico elemento, preciso e grave (cfr. Cass., 29 luglio 2009, n. 17574, Cass., 26 settembre 2018, n. 23153). Il richiamo ai pagamenti in contanti costituisce solo un’erronea terminologia, che sottende alla rapida volatilizzazione degli assegni. Infondati anche il settimo e l’ottavo motivo, riguardanti la qualifica di amministratore di fatto e socio occulto. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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