Rendita catastale parco eolico: torre esclusa ma restano spese e profitto (Cass. civ. Sez. V n. 22299 del 02.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di catasto, l’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in vigore dall’1 gennaio 2016, non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, l’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, né il rinvio per relationem, con attribuzione di valore normativo, alla circolare dell’Agenzia del Territorio 30 novembre 2012, n. 6/T e ai relativi allegati, limitandosi a ridefinire l’oggetto della stima catastale. Ne consegue che, negli impianti eolici, escluso il computo delle torri e degli aerogeneratori perché funzionali allo specifico processo produttivo, la rendita catastale può essere determinata con il procedimento indiretto a approccio di costo, avendo riguardo al solo valore degli immobili residui — suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata — rispetto ai quali soltanto si deve tener conto delle spese tecniche, del profitto dell’imprenditore e degli oneri finanziari. L’esclusione della torre non dispensa quindi il giudice di merito dal rideterminare la rendita valorizzando tali componenti.
Il Fatto
La controversia ha a oggetto un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate rettificava la proposta di accatastamento Docfa presentata dalla società per un parco eolico insistente su un’area in provincia di Potenza. La società, nel dichiarare la rendita, aveva escluso le componenti impiantistiche, compresa la torre-traliccio, in applicazione della legge n. 208/2015.
La CTP accoglieva il ricorso annullando l’avviso per deficit motivazionale. La CTR della Basilicata riformava la decisione, ritenendo l’atto motivato e legittimo e necessaria l’inclusione della torre nel calcolo. Su ricorso della società, la Corte, con precedente pronuncia di rinvio, accoglieva l’impugnazione e rimetteva al giudice di secondo grado l’accertamento della funzione produttiva della torre e la determinazione della rendita secondo i princìpi indicati. In sede di rinvio la CTR escludeva la torre dal computo, aderendo a uno schema di calcolo già prospettato. L’Agenzia ricorre per cassazione con quattro motivi; la società resiste con controricorso e chiede la rimessione alle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite: il dedotto contrasto non investe una questione di diritto con rilevanza nomofilattica, ma i canoni di ammissibilità di una medesima censura, oggetto di opposte valutazioni in ordinanze non idonee a costituire precedente (Cass., Sez. U., n. 8093/2020).
Il primo motivo, che denuncia motivazione apparente, è infondato. La sentenza impugnata indica gli elementi a fondamento del convincimento e non è sindacabile la scelta di attribuire maggior forza a talune prove, poiché il libero convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c. opera sul piano dell’apprezzamento di merito, censurabile solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La Corte conferma che la torre di sostegno è parte inscindibile dell’unicum impiantistico dell’aerogeneratore (rotore-navicella-torre).
Il secondo motivo è in parte inammissibile, perché sollecita una rivalutazione degli esiti probatori, e in parte infondato: secondo l’ordinanza di rinvio, la nozione di macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo ex art. 1, comma 21, legge n. 208/2015 prescinde dall’essere infissi stabilmente al suolo, rilevando il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.
Il terzo motivo, che deduce omessa pronuncia, è respinto: il vizio ricorre solo quando sia completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto, mentre il mancato esame di singole argomentazioni difensive integra un diverso vizio motivazionale.
Il quarto motivo è accolto. I commi 21 e 22 della legge n. 208/2015 non hanno abrogato il comma 244 della legge n. 190/2014, che ha attribuito valore normativo alla circolare n. 6/T del 2012 e alle metodologie estimative degli immobili a destinazione speciale. Esclusa la torre, il giudice di merito deve rideterminare la rendita con il procedimento indiretto a costo, computando sugli immobili residui le spese tecniche, il profitto dell’imprenditore e gli oneri finanziari, eventualmente deprezzati. La sentenza impugnata ha invece recepito acriticamente uno schema non costituente stima fattuale. Il ricorso è cassato con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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