Sanzioni tributarie non trasmissibili agli eredi del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 25755 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni tributarie, l’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997 sancisce l’intrasmissibilità agli eredi dell’obbligazione di pagamento della sanzione riferibile a persona fisica: il credito erariale si estingue con la morte dell’autore della violazione, trattandosi di principio di ordine generale, corollario della responsabilità personale codificata nel precedente art. 2. Quanto all’IMU, per le aree ricomprese nel piano regolatore generale l’edificabilità non è esclusa da vincoli specifici, che incidono solo sul valore venale in ragione delle concrete potenzialità edificatorie, ed è insussistente unicamente in presenza di vincoli assoluti. Le aree soggette a tassazione vanno considerate nel loro complesso, prescindendo dalla destinazione che ciascuna porzione avrà dopo la realizzazione del processo edificatorio.
Il Fatto
Un contribuente impugnava gli avvisi di accertamento IMU per gli anni di imposta 2012 e 2013, con i quali il Comune aveva determinato un maggior valore imponibile di euro 75 al mq. su una superficie di mq. 156.359. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, dando atto della rettifica dell’Ufficio da euro 75 a euro 37,50 al mq. per la sola annualità 2013. La Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello, estendendo il minor valore imponibile anche al 2012 e riducendo le sanzioni.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 504/1992. Il Comune resisteva con controricorso e ricorso incidentale, anch’esso affidato a un unico motivo. Nella pendenza del giudizio il contribuente decedeva e gli eredi si costituivano, invocando la disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale censurava la sentenza d’appello per aver ritenuto che, ai fini dell’assoggettabilità a IMU, le aree dovessero essere considerate nel loro complesso, senza tener conto dei vincoli urbanistici di destinazione derivanti dal Piano Operativo Comunale e della cessione gratuita del 40%. La Corte ha disatteso la censura, ribadendo che per le aree ricomprese nel piano regolatore generale l’edificabilità non è esclusa da vincoli specifici, i quali incidono unicamente sul valore venale in ragione delle concrete potenzialità edificatorie, ed è insussistente solo in presenza di vincoli assoluti, ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica e ambientale (Cass. n. 23206 del 2019).
Su tali premesse, la Commissione regionale si è attenuta ai principi richiamati, affermando che le aree devono essere considerate nel loro complesso (Cass. n. 20256 del 2008), prescindendo dalla destinazione che ciascuna porzione avrà dopo la realizzazione del processo edificatorio, e che l’Amministrazione aveva tenuto conto delle riduzioni per onerosità di opere e oneri nella misura del 25%, confermata dal CTU. Irrilevante, secondo la Corte, il fatto che per le annualità 2014 e 2015 il Comune abbia tassato una superficie minore, diversa essendo stata la valutazione rispetto ai dati assunti a base della stima negli anni oggetto dell’avviso impugnato.
Quanto alla richiesta degli eredi, la Corte l’ha ritenuta fondata. L’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997 dispone che l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. In caso di decesso del contribuente, la norma detta un principio di ordine generale, corollario della responsabilità personale di cui al precedente art. 2, avendo il legislatore stabilito che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell’autore della violazione (Cass. n. 26015 del 2022; Cass. n. 8097 del 2003; Cass. n. 18862 del 2005).
Il ricorso incidentale del Comune è stato dichiarato inammissibile sotto due profili. Da un lato, pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, l’ente mirava alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017). Dall’altro, il motivo era impropriamente riferito al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., che non può invocarsi rispetto all’omesso esame di un fatto decisivo.
In conclusione, la Corte ha accolto il ricorso principale per quanto di ragione, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito con il parziale accoglimento del ricorso originario, limitatamente alla disapplicazione delle sanzioni. Ha rigettato il ricorso incidentale, compensato le spese e dato atto dei presupposti per il doppio contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
Nota della Redazione
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