Agevolazioni sisma Sicilia 2002, aiuto di Stato e recupero oltre il decennio (Cass. civ. Sez. V n. 25842 del 26.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni tributarie riconosciute alle imprese in conseguenza di calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare d’ufficio la compatibilità del beneficio con la disciplina europea degli aiuti di Stato, disapplicando la normativa interna che lo prevede ove essa si risolva in un aiuto illegittimo ai sensi dell’art. 108, par. 3, TFUE. Lo ius superveniens costituito dalla decisione della Commissione europea è immediatamente applicabile anche nel giudizio di appello e consente alle parti l’esibizione di documenti prima non ottenibili. Il limite decennale previsto dal par. 156 della decisione (2015) 5549 final decorre dalla data dell’evento calamitoso e non da quella di maturazione del diritto alla concessione, ma deve essere letto in coordinamento con i paragrafi 145 e seguenti, che ne circoscrivono l’operatività.
Il Fatto
Una società esercente attività di comunità terapeutica assistita riceveva una cartella di pagamento per Ires e Irap relative all’anno 2005, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi. La contribuente contestava la pretesa, invocando la sospensione dei carichi fiscali conseguente all’eruzione dell’Etna dell’ottobre 2002 e il diritto al pagamento rateale con abbattimento del 50%.
La CTP di Catania rigettava il ricorso; la CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, lo accoglieva e annullava la cartella, ritenendo non applicabile la decisione della Commissione europea sul recupero degli aiuti di Stato e comunque escluso il recupero per decorso del decennio dalla calamità. Propongono ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze: nei rapporti giuridici, poteri e competenze in materia tributaria gli sono succedute ex lege le agenzie fiscali, dotate di autonoma soggettività impositiva e di legittimazione sostanziale e processuale.
Passando al merito, i giudici di legittimità rilevano che entrambi i motivi dell’Agenzia investono l’applicazione del diritto europeo e vanno trattati congiuntamente. La CTR non aveva escluso che l’Amministrazione potesse invocare l’autorità della decisione della Commissione, ma l’aveva ritenuta inapplicabile al caso concreto.
La Corte reputa corretto il principio secondo cui non può modificarsi la ragione giustificativa di un atto impositivo dopo la sua emissione, e tanto meno nel corso del giudizio di appello. Tuttavia, nella specie non si tratta di una tardiva diversa valutazione dei fatti, ma di dare attuazione al diritto europeo, cui è assicurata prevalenza: la Commissione ha qualificato l’agevolazione fiscale come aiuto di Stato, ammissibile solo nei limiti consentiti.
Richiamando la recente Cass. sez. V, 10.1.2025, n. 644, la Corte ribadisce che i benefici fiscali per il sisma del 1990 in Sicilia non sono applicabili ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, costituendo aiuto di Stato illegittimo ai sensi dell’art. 108, par. 3, TFUE. Il giudice nazionale deve dunque verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento de minimis o se ricorrano le condizioni dell’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, con onere probatorio a carico del contribuente. Per effetto dello ius superveniens è consentita l’esibizione di documenti prima non ottenibili.
Quanto al limite decennale, la Corte respinge la tesi dell’Amministrazione secondo cui rileverebbe la maturazione del diritto: il par. 156 della decisione ancora il computo alla data dell’evento calamitoso, nell’ottobre 2002, rispetto alla decisione intervenuta nell’ottobre 2015. La CTR ha però omesso di leggere tale paragrafo alla luce dei paragrafi 145 e seguenti, come già segnalato da Cass. sez. V, 22.2.2023, n. 5546. Il ricorso dell’Agenzia è pertanto accolto nei limiti di ragione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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