Foro del consumatore escluso se il contratto d’opera serve finalità d’impresa (Cass. civ. Sez. II n. 25839 del 26.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il foro inderogabile del consumatore, previsto dall’art. 33, comma 2, lett. u), cod. cons., non si applica quando il contratto d’opera professionale sia stato stipulato dalla persona fisica per finalità connesse, anche solo funzionalmente, all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Per escludere tale qualifica non basta che il destinatario della domanda di pagamento dei compensi sia stato convenuto come persona fisica; occorre accertare le finalità complessive dell’incarico. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’eccezione d’incompetenza territoriale inderogabile deve essere sollevata, a pena di decadenza, nell’atto di opposizione, e non all’udienza di prima comparizione, che segna invece il limite per il rilievo officioso. La revoca del decreto ingiuntivo opposto, conseguente automaticamente all’incompetenza del giudice che lo ha emesso, non altera la natura della pronuncia sulla sola competenza e non preclude il regolamento necessario.
Il Fatto
Un avvocato ha ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per il residuo dei compensi professionali vantati in forza di un contratto d’opera professionale dell’11.11.2015, sottoscritto dalla cliente sia in proprio sia quale legale rappresentante della società da lei amministrata.
La destinataria ha proposto opposizione, eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Pavia, quale foro del consumatore, contestando nel merito la sussistenza del credito. Il Tribunale di Milano ha accolto l’eccezione, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha fissato il termine per la riassunzione davanti al Tribunale di Pavia, condannando l’opposto alle spese. Avverso tale sentenza l’avvocato ha proposto regolamento di competenza davanti alla Suprema Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto riconosciuto l’ammissibilità del regolamento: la sentenza impugnata ha esaminato la questione di rito della tempestività dell’opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo solo come effetto automatico dell’incompetenza, con una statuizione sulle spese meramente accessoria. Tali pronunce prodromiche non hanno alterato la natura del provvedimento, che resta sulla competenza.
Il primo motivo, fondato sull’art. 38, comma 3, c.p.c., è stato respinto. La Corte ha distinto il rilievo officioso dell’incompetenza territoriale inderogabile — unico caso in cui sorge l’esigenza di stimolare il contraddittorio — dall’ipotesi in cui l’eccezione sia sollevata dalla parte, che l’altra è tenuta a contestare nei propri scritti difensivi, senza necessità di rilievo da parte del giudice. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente, formalmente attore ma sostanzialmente convenuto, deve proporre l’eccezione d’incompetenza nell’atto di opposizione a pena di decadenza.
Il secondo motivo è stato parimenti rigettato. La Corte ha chiarito che il precedente richiamato dal ricorrente riguardava un’ipotesi diversa, in cui il merito era stato chiesto in via principale e l’incompetenza solo in via subordinata. Nel caso in esame, invece, la subordinazione della pronuncia di merito al preventivo rigetto dell’eccezione era implicitamente desumibile dall’ordine delle richieste conclusive, formulate prima in via pregiudiziale.
Il terzo motivo è stato accolto. La Corte ha ribadito che, per l’applicazione del foro del consumatore, non basta essere destinatari del decreto ingiuntivo come persona fisica: occorre che il contratto posto a base della pretesa sia stato stipulato per finalità estranee all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, come definito dall’art. 3, comma 1, lett. a), cod. cons.. Il contratto dell’11.11.2015 era stato sottoscritto dalla cliente anche quale legale rappresentante della società, e l’attività difensiva riguardava cartelle per IVA e diritti camerali notificate alla società e alla socia accomandataria solidalmente responsabile. Si trattava dunque di pretese tutte connesse ad attività d’impresa, con conseguente esclusione della qualifica di consumatrice.
La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata, dichiarando la competenza del Tribunale di Milano, con termine ordinario per la riassunzione e rimessione allo stesso giudice delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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