Redditometro: incrementi patrimoniali di terzi e motivazione apparente in appello (Cass. civ. Sez. V n. 22324 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, l’incremento patrimoniale posto a fondamento della pretesa impositiva non può essere imputato al contribuente quando l’onere economico sia stato sostenuto da un soggetto terzo, dovendosi distinguere la posizione del titolare dell’attività da quella della società che ha effettuato la spesa. La spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno di effettuazione e nei quattro precedenti, ma l’Ufficio non ha l’onere di estendere l’accertamento al periodo di imposta in cui l’incremento si è realizzato, essendo sufficiente la menzione del dato oggettivo nella motivazione dell’atto riferito all’anno di conseguimento del reddito. È nulla per motivazione apparente la sentenza d’appello che aderisca in modo acritico alla pronuncia di primo grado, senza valutare l’intero compendio indiziario e le prove offerte dal contribuente in ordine al quantum.
Il Fatto
Il contribuente riceveva notifica di un avviso di accertamento relativo a IRPEF per l’anno 2007, emesso ai sensi dell’art. 38, comma quarto, d.P.R. n. 600/1973, per l’accertata incongruenza del reddito dichiarato rispetto agli indici di capacità contributiva posseduti, consistenti in un immobile e in un’azienda di rivendita di generi di monopolio. Il reddito veniva rideterminato in misura largamente superiore a quello dichiarato.
La C.t.p. di Pavia accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo il maggior reddito accertato. La C.t.r. della Lombardia respingeva l’appello del contribuente, confermando la sentenza di prime cure. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a undici motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, relativi alla dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’errata utilizzazione delle superfici dell’immobile e sull’omessa indicazione del valore al metro quadro. I motivi sono infondati: la C.t.r. ha implicitamente richiamato il percorso logico-giuridico dei primi giudici, che avevano ritenuto non significativa la differenza di metratura tra i valori computati dall’Ufficio e quelli risultanti dall’atto pubblico, mentre la decisione sulla questione principale ha assorbito quella relativa al valore a metro quadro.
Quanto al terzo motivo, la Corte ribadisce che gli incrementi patrimoniali realizzati in un determinato anno possono essere posti a base di un accertamento relativo ad annualità pregresse, poiché esprimono una capacità di spesa giustificata da redditi accumulati negli anni precedenti. Non sussiste alcun onere per l’Ufficio di estendere necessariamente l’accertamento al periodo di imposta in cui l’incremento si è realizzato, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Il quarto e il quinto motivo sono infondati: la questione relativa al box è stata superata dall’eliminazione del cespite dal novero dei beni-indice sin dal primo grado, mentre il valore del mutuo non comporta doppia imposizione, essendo stato complessivamente valorizzato per dodici mesi, in parte al 50% con il coniuge e in parte al 100%. La Corte richiama il principio secondo cui, in assenza di specifica argomentazione, non è configurabile un vizio di omessa pronuncia ove la statuizione di rigetto sia implicita e non incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
Il sesto motivo è infondato: l’effetto moltiplicatore applicato al mutuo è previsto dalla legge ed è disciplinato dal D.M. 10 settembre 1992. Una volta accertata l’esistenza di elementi indicatori di capacità contributiva, il giudice tributario non ha il potere di privarli della capacità presuntiva connessa alla loro disponibilità, potendo solo valutare la prova offerta dal contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme.
L’ottavo motivo è fondato: la C.t.r. ha confermato l’imputazione al contribuente dell’incremento patrimoniale verificatosi nell’anno 2009, in violazione dell’art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, poiché ha ritenuto rilevante l’onere economico sostenuto da un soggetto terzo, senza operare alcuna distinzione tra la rivendita intestata al contribuente e l’onere sostenuto dalla società. Il nono motivo è parimenti fondato, configurandosi una motivazione apparente ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ.: la C.t.r. si è limitata ad avallare acriticamente la decisione dei primi giudici, senza valutare l’intero compendio indiziario con riferimento al quantum e le prove offerte dal contribuente. La Corte cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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