Domanda di manleva della gestione idrica e cooperazione del terzo nell’inadempimento (Cass. civ. Sez. III n. 25857 del 27.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di manleva proposta dal gestore del servizio idrico integrato nei confronti della Regione, quale proprietaria dell’impianto di depurazione, non ha natura restitutoria e non presuppone la prova dell’effettivo versamento dei canoni all’ente regionale. Essa si fonda sulla cooperazione del terzo nell’inadempimento ex art. 2043 cod. civ., poiché la condotta del proprietario dell’impianto concorre nell’inadempimento ascrivibile, verso gli utenti, al soggetto che ha concluso il contratto di utenza. Il gestore convenuto per la restituzione della quota del corrispettivo dovuta a titolo di depurazione ha pertanto diritto ad agire in via di regresso nei confronti del proprietario dell’impianto e gestore del servizio.
Il Fatto
Alcuni utenti del servizio idrico convenivano davanti al Giudice di Pace la società di gestione e il Comune, chiedendo la restituzione delle somme versate a titolo di canone di depurazione, per asserito inefficiente funzionamento dell’impianto. Nel giudizio venivano chiamate in causa la Regione e la società affidataria della gestione dell’impianto, con intervento volontario di ulteriori utenti. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda restitutoria e rigettava la manleva proposta dalla società di gestione, per mancanza di prova del versamento di somme all’ente regionale.
La società impugnava la decisione davanti al Tribunale, che respingeva l’appello, qualificando la domanda verso la Regione come restitutoria e subordinandola alla prova del riversamento dei canoni. La società ricorreva quindi in Cassazione, deducendo tra l’altro la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2033 c.c.: la domanda di primo grado non aveva carattere restitutorio, ma mirava al riconoscimento del diritto di essere tenuta indenne.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il quarto motivo, muovendo dalla qualificazione della domanda. Il giudice di merito aveva interpretato la pretesa della società verso la Regione come mera restituzione delle somme riscosse dagli utenti e riversate all’ente, subordinandola alla prova di tale versamento. Secondo la Corte, invece, nessuna specifica deduzione in tal senso risulta dagli atti: l’atto di appello configura una domanda generica di manleva, diretta a essere tenuta indenne da quanto eventualmente dovuto agli utenti.
Il titolo della pretesa si ricollega alla qualità della Regione di proprietaria dell’impianto di depurazione e di soggetto deputato a svolgere il servizio, pur essendo la gestione concretamente affidata alla società affidataria. Proprio tale qualità fonda il diritto di regresso, non la restituzione di somme indebitamente versate: risulta perciò irrilevante, ai fini della domanda, l’avvenuto o mancato riversamento dei canoni.
La Corte richiama le proprie precedenti pronunce (Cass. n. 11582/2020, Cass. n. 11295/2020, Cass. n. 3314/2020, Cass. n. 11294/2020, Cass. n. 33459/2022 e Cass. n. 20014/2025), secondo cui la concorrente responsabilità della Regione si giustifica, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., nella forma della cooperazione del terzo nell’inadempimento, come già affermato da Cass. n. 20251/2016. In presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione, la condotta del proprietario dell’impianto, nonché gestore del servizio, integra un concorso nell’inadempimento ascrivibile verso gli utenti al soggetto che ha concluso il contratto di utenza; questi, convenuto per la restituzione della quota del corrispettivo, ha diritto ad agire in via di regresso.
Nella specie, la chiamata in causa della società era volta a far accertare il diritto di recuperare dalla Regione quanto eventualmente dovuto agli utenti, in ragione della condizione di proprietaria dell’impianto e di soggetto tenuto a svolgere il servizio di depurazione. Il motivo è quindi accolto, con assorbimento degli altri, la sentenza è cassata per quanto di ragione e la causa rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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