Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta cartella di pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 25854 del 26.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi riscossi dai consorzi di bonifica, l’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio relativo all’impugnazione dell’avviso di pagamento, quale atto atipico, viene meno con la successiva instaurazione del giudizio relativo all’atto tipico, costituito dalla cartella di pagamento, nel quale si concentra e si trasferisce l’esame di ogni questione inerente alla debenza del contributo consortile. Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, anche in caso di riunione dei procedimenti per connessione. Ove tale questione sia rilevata d’ufficio, il Collegio deve provocare il contraddittorio ai sensi dell’art. 384, terzo comma, cod. proc. civ., assegnando alle parti e al pubblico ministero un termine per osservazioni.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente, quale mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, aveva notificato alla controricorrente un avviso di pagamento per il contributo opere irrigue relativo agli anni 2015-2017, per un importo di € 2.003,07. La consorziata propose ricorso deducendo l’illegittimità dell’avviso e l’infondatezza della pretesa.
La Commissione Tributaria Provinciale di Enna respinse il ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sez. distaccata di Caltanissetta, accolse invece l’appello, ritenendo che il Consorzio emittente non fosse più esistente al momento dell’emissione, per effetto dell’accorpamento disposto dall’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, e che il mandato senza rappresentanza fosse conseguentemente nullo. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente che la controricorrente, con memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., ha dedotto che successivamente all’avviso di pagamento impugnato è stata emessa e notificata, il 27.03.2022, anche la relativa cartella di pagamento, anch’essa impugnata. Rispetto a tale cartella il contribuente assume un intervenuto giudicato esterno, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa n. 1169/2022, che l’ha annullata.
Su tale premessa la Corte richiama la propria recente giurisprudenza, già espressa in analoga ordinanza interlocutoria della stessa Sezione (n. 23835 del 9-22/7/2026), in tema di contributi consortili. In quel precedente si è affermato che l’interesse alla prosecuzione del giudizio sull’avviso di pagamento, atto atipico, viene meno con l’instaurazione del giudizio sull’atto tipico, la cartella di pagamento, nel quale si concentra l’esame di ogni questione sulla debenza del contributo consortile.
La conseguenza è la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, che opera anche nell’ipotesi di riunione dei procedimenti per connessione. Il Collegio conforta la soluzione con il richiamo a Cass. Sez. 5 n. 11481 del 2022 e a Cass. Sez. Trib. nn. 1213 del 2023, 16095, 16111, 16118 e 16122 del 2023, oltre che a Cass. n. 11303/2025.
Trattandosi di questione rilevata d’ufficio dalla Corte, come già in Cass. n. 24459/2025, e potenzialmente idonea a definire di per sé la controversia, il Collegio ritiene necessario provocare il contraddittorio a norma dell’art. 384, terzo comma, cod. proc. civ. Viene così assegnato al pubblico ministero e alle parti il termine di trenta giorni dalla comunicazione per il deposito telematico di osservazioni, anche riguardo all’eventuale coincidenza del tributo oggetto dell’avviso con quello della successiva cartella, con riserva di decisione allo spirare del termine.
Nota della Redazione
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