Ricorso per cassazione tardivo e decorrenza del termine lungo dalla pubblicazione telematica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25862 del 27.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie di lavoro il termine lungo per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, che per i provvedimenti redatti in forma telematica si perfeziona, senza intervento del cancelliere, nel momento in cui il sistema informatico genera automaticamente il numero identificativo contestualmente alla firma e al deposito telematico da parte del giudice. La successiva comunicazione dell’avvenuto deposito da parte della cancelleria è irrilevante ai fini della decorrenza del termine, spettando al difensore verificare l’intervenuta pubblicazione anche in assenza di comunicazione. Non trova applicazione la sospensione feriale dei termini ex legge n. 742 del 1969.
Il Fatto
Alcuni dipendenti del Consiglio Regionale della Campania avevano agito in giudizio per l’accertamento negativo del diritto della Regione di ripetere somme percepite in forza di disposizioni regionali dichiarate costituzionalmente illegittime. Il Tribunale aveva respinto le domande, accogliendole solo quanto al prescritto per alcuni ricorrenti.
La Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame, escludendo la retroattività invocata e l’applicabilità degli artt. 2041 e 2126 c.c. I lavoratori proponevano ricorso per cassazione con atto notificato il 28 ottobre 2025, articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività rispetto al termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 24 aprile 2025, mentre il ricorso è stato notificato il 28 ottobre 2025, oltre il termine che scadeva il 24 ottobre 2025, non applicandosi alle controversie di lavoro la sospensione feriale.
I ricorrenti invocavano la rimessione in termini sulla scorta di Cort. Cost. n. 3/2015 e del principio affermato da Cass. SU n. 18569/2016, secondo cui deposito e pubblicazione coincidono nel momento del deposito ufficiale in cancelleria, con inserimento nell’elenco cronologico e attribuzione del numero identificativo.
La Corte osserva che nel caso di specie la sentenza impugnata, redatta in forma telematica, si perfeziona, senza intervento del cancelliere, nel momento in cui il sistema informatico genera automaticamente il numero identificativo contestualmente alla firma e al deposito telematico del giudice, rendendola ostensibile alle parti. Non vi è dunque alcuna scissione tra deposito e pubblicazione.
Il fatto che la cancelleria abbia comunicato il deposito solo il 28 aprile 2025 è irrilevante, tanto più che la comunicazione non afferma che la sentenza sia stata pubblicata in tale data. Spetta al difensore verificare la pubblicazione anche in assenza di comunicazione, come affermato da Cass. n. 3372/2022 e Cass. n. 26402/2014.
La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nulla sulle spese, essendo i contraddittori rimasti intimati.
Nota della Redazione
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