Revoca nulla osta e obbligo di comunicare l’avvio del procedimento anche al lavoratore (TAR Veneto n. 1716 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, la posizione del lavoratore, già destinatario degli effetti ampliativi del provvedimento, non è assimilabile a quella del datore di lavoro: mentre nei confronti di quest’ultimo la revoca conseguente all’esito negativo dei controlli di congruità si configura come revoca sanzionatoria a contenuto vincolato, nei confronti del lavoratore estraneo alla causa che l’ha determinata la revoca assume i connotati del provvedimento discrezionale, imponendo all’Amministrazione di comunicare l’avvio del procedimento anche al lavoratore, ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990, e di valutare ogni elemento fornito dall’interessato, quali l’assenza di responsabilità, la buona fede e il legittimo affidamento sulla regolarità della propria posizione. Il mero caricamento della comunicazione di avvio del procedimento sul portale telematico dell’Amministrazione non integra un’idonea notifica, non assicurando la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario. Ne consegue che non trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, non potendo la revoca essere considerata atto vincolato nei confronti del lavoratore né avendo l’Amministrazione dimostrato che l’apporto collaborativo dell’interessato non avrebbe potuto condurre a un diverso esito del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, faceva regolare ingresso sul territorio nazionale il 19 settembre 2023 a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, iniziando a lavorare alle dipendenze della società che ne aveva richiesto l’emissione. La società, tuttavia, non stipulava il contratto di soggiorno e veniva successivamente posta in liquidazione, cessando l’attività nel marzo 2025. Il lavoratore, attivatosi per ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, apprendeva che lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva revocato il nulla osta, ritenendo la capacità economica della società congrua soltanto per l’assunzione di ventidue lavoratori, tra i quali non rientrava il ricorrente.
Il lavoratore impugnava il provvedimento di revoca deducendo, tra l’altro, la lesione delle proprie garanzie procedimentali per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e omessa notifica del provvedimento, la violazione dei principi in materia di autotutela e l’illegittimità della verifica di congruità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto accoglie i primi due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione delle garanzie procedimentali. Richiamato l’art. 2, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che riconosce allo straniero la parità di trattamento con il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione, il Collegio afferma la piena applicabilità delle disposizioni del capo III della legge n. 241/1990, ivi compreso l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
La Corte precisa che tale obbligo sussiste non solo nei confronti del datore di lavoro ma anche del lavoratore, trattandosi di provvedimento destinato a produrre effetti diretti nei suoi confronti, già titolare degli effetti ampliativi derivanti dal nulla osta. Sul punto, valorizza il principio di vicinanza della prova, gravando sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuta notifica della comunicazione, onere non assolto nel caso di specie.
Il Collegio esclude altresì che il caricamento della comunicazione sul portale telematico dell’Amministrazione possa equivalere a una valida notifica: tale modalità, accessibile solo tramite credenziali, non assicura la consegna dell’atto al destinatario né realizza lo scopo della conoscenza legale, ai sensi dell’art. 137 c.p.c.
Quanto all’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, la sentenza distingue la posizione del datore di lavoro da quella del lavoratore: mentre per il primo la revoca costituisce conseguenza automatica dell’esito negativo dei controlli di congruità e ha quindi contenuto vincolato, per il lavoratore estraneo alla causa della revoca il provvedimento assume natura discrezionale. L’Amministrazione deve pertanto vagliare la posizione del lavoratore, considerando l’assenza di responsabilità, la buona fede, il tempo trascorso sul territorio nazionale e l’eventuale regolare occupazione lavorativa.
Nel caso di specie la revoca era intervenuta a distanza di due anni dal regolare ingresso del ricorrente, il quale aveva nel frattempo reperito una regolare occupazione. Non ricorrendo i presupposti per la dequotazione del vizio procedimentale, il provvedimento impugnato è annullato per violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, con assorbimento dei restanti motivi e salvezza degli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.