Estratto di ruolo non impugnabile dal contribuente salvo pregiudizio specifico (Cass. civ. Sez. V n. 25916 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile dal contribuente, poiché l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 introduce un divieto di impugnazione degli estratti di ruolo, salvo che il contribuente deduca e provi uno dei pregiudizi specifici previsti dalla legge. Il divieto opera anche nei processi pendenti al momento dell’entrata in vigore della disciplina, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente che abbia impugnato l’estratto di ruolo assumendo la mancata notificazione delle cartelle in esso indicate.
Il Fatto
Il contribuente veniva a conoscenza di quattro cartelle di pagamento per il tramite di estratti di ruolo rilasciati dall’agente della riscossione. Proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale, che lo rigettava. In appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva parzialmente l’impugnazione, rilevando la regolare notificazione di una sola cartella rispetto alle quattro contestate.
L’agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Il contribuente e l’Agenzia delle entrate restavano intimati. La questione centrale riguarda l’ammissibilità dell’originario ricorso avverso l’estratto di ruolo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati e assorbenti degli altri. Il ricorrente aveva impugnato l’estratto di ruolo sostenendo la mancata notificazione delle cartelle di pagamento in esso indicate.
Il Collegio rileva che l’estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnato dal contribuente in ragione del divieto posto dall’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2021, n. 215. Tale divieto, secondo la giurisprudenza di legittimità, si applica anche ai processi pendenti, come affermato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022.
La Corte osserva inoltre che non risulta che il contribuente abbia dedotto e fornito la prova della sussistenza di uno dei casi in cui la legge ha previsto la possibilità di impugnazione dell’estratto di ruolo in presenza di pregiudizi specifici. Tra questi rilevano la partecipazione a una procedura di appalto, la riscossione di somme dovute dalla pubblica amministrazione, la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, le procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, le operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati e la cessione d’azienda.
Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in ragione dell’inammissibilità del ricorso originario proposto dal contribuente, senza necessità di esaminare gli ulteriori motivi. La Corte dispone infine la compensazione delle spese dell’intero giudizio, giustificata dall’applicazione di una disposizione di legge sopravvenuta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.