Decadenza agevolazioni associazioni sportive non è sanzione impropria (Cass. civ. Sez. V n. 13970 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La perdita di un’agevolazione fiscale, quando consegue al venir meno delle ragioni che giustificano la deroga al normale regime tributario, non costituisce una sanzione, neppure impropria. Ne deriva che l’abolizione di un’ipotesi di decadenza dal beneficio non configura una norma più favorevole ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 472/1997, con esclusione del principio del favor rei. In particolare, l’abrogazione da parte dell’art. 19 d.lgs. n. 158/2015 della decadenza dalle agevolazioni previste dalla l. n. 398/1991 per mancanza di tracciabilità dei versamenti non integra l’eliminazione di una sanzione: la non tracciabilità determinava il semplice ripristino del regime fiscale ordinario, sicché alle condotte tenute sotto la previgente disciplina continua ad applicarsi quest’ultima, restando esclusa la retroattività della norma abrogatrice.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un’associazione sportiva dilettantistica un avviso di accertamento, disconoscendo i benefici di cui all’art. 148 TUIR e alla l. n. 398/1991 per difetto dei requisiti sostanziali. L’ente non aveva esibito i libri soci, il registro riepilogativo, le fatture e la documentazione su costi e spese. In autotutela i ricavi accertati venivano ridotti.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, riconoscendo i requisiti agevolativi. La Commissione Tributaria Regionale, su appello dell’Ufficio, riformava la decisione confermando l’accertamento. L’associazione proponeva ricorso per cassazione con sette motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso e la contribuente depositava memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso. Il primo motivo, che denunciava motivazione apparente per rinvio acritico a principi generali, è infondato: la CTR ha esposto il percorso logico seguito, fondato sulla mancata prova della tracciabilità dei versamenti e sull’omessa documentazione della voce “spese per rimborsi vari”. Il giudice di merito ha chiarito che l’ente deve fornire riscontri contabili idonei, senza i quali decade dal regime di favore.

Anche il secondo e il terzo motivo sono infondati. La censura sull’obbligo di tracciabilità era diretta alla decisione di primo grado, mentre l’avviso di accertamento contestava già l’omessa istituzione dei registri e l’omessa esibizione della documentazione. Nessuna pronuncia ultra petita è ravvisabile, poiché l’Agenzia aveva dedotto la violazione in appello.

Il nodo centrale è il quarto motivo, con cui si invocava l’art. 25, comma 5, l. n. 133/1999, come modificato dall’art. 19 d.lgs. n. 158/2015, quale misura più favorevole retroattiva. La Corte distingue la decadenza dal beneficio per mancata tracciabilità dalle sanzioni: essa non è sanzione, neppure impropria. Richiamando Cass. n. 26475/2014 e Cass., SU, n. 2060/2011, si osserva che la perdita dell’agevolazione non sempre ha natura sanzionatoria; quando viene meno il presupposto del trattamento di favore, si applica il regime ordinario, con ripristino della par condicio fiscale e non repressione di una condotta deviante. Il principio del favor rei trova applicazione solo per le sanzioni, proprie o improprie, tra cui la decadenza de qua non rientra.

Gli ulteriori motivi restano assorbiti. Il quinto è inammissibile, perché la decisione si regge già sulla ratio della mancata tracciabilità. Il sesto e il settimo sono infondati: sufficiente alla decadenza è la violazione dell’obbligo di tracciabilità e la mancata documentazione dell’importo contestato. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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