Successioni: onere di allegazione, usucapione e stima dei beni nella riduzione (Cass. civ. Sez. II n. 26011 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riduzione per lesione di legittima l’onere di allegazione imposto al legittimario si esaurisce nella mera indicazione dei beni da comprendere nella riunione fittizia, nella quale è implicita la deduzione della loro originaria appartenenza al de cuius; non è richiesta l’indicazione del titolo di acquisto in capo al dante causa, che attiene piuttosto alla prova dell’appartenenza, in presenza di contestazione sul punto. La stima dei beni, sia ai fini della riunione fittizia sia ai fini della divisione ereditaria, deve essere effettuata in base al valore venale e cioè di mercato del bene al momento dell’apertura della successione, restando il singolo criterio tecnico rimesso ai poteri di fatto del giudice di merito, purché tenda a quella determinazione. L’utilizzo di un criterio diverso è illegittimo e vizia la decisione, né può addossarsi a chi denunzia l’errore l’onere di dimostrare ex ante che il rapporto di valore fra i beni sarebbe mutato. Il principio di non contestazione non può infine applicarsi a ciò che costituisce una qualificazione giuridica, quale l’idoneità del possesso a integrare l’usucapione.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal testamento di una testatrice, deceduta nel 2002, che aveva istituito i figli maschi nella legittima e nella disponibile, la figlia e i nipoti nella sola legittima, componendo le quote con beni determinati e prevedendo un legato in favore di due nuore, con clausola di nullità dell’assegnazione in caso di contestazioni sulla disparità delle quote.

La figlia aveva agito dinanzi al Tribunale per la lesione della propria quota di riserva; i nipoti avevano dedotto che quanto a essi lasciato non eguagliava la legittima, chiedendone il riequilibrio anche mediante il bene legato. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta contro le legatarie per difetto di accettazione beneficiata ed estromesse dal processo, rigettando poi nel merito le domande di riduzione. La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibili i motivi, sia sulla natura della prima decisione sia sulla stima dei beni. I legittimari hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte richiama il principio delle Sezioni unite n. 10242 del 2021: ai fini della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte, occorre avere riguardo agli indici formali desumibili dal contenuto intrinseco della pronuncia, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese. In presenza di ambiguità derivante dal contrasto tra tali indici, e per non comprimere il diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l’appello proposto mediante riserva. Nel caso di specie il Tribunale aveva disposto l’estromissione delle legatarie liquidando le spese in loro favore, mentre il dispositivo conteneva l’unica locuzione “non definitivamente pronunziando”.

Quanto al secondo motivo, la Corte respinge l’eccezione di inammissibilità e ne afferma la fondatezza. L’onere di allegazione del legittimario è soddisfatto dalla indicazione dei beni da includere nella riunione fittizia ex art. 556 c.c.; non è richiesta l’indicazione del titolo di acquisto in capo al dante causa. La Corte richiama Cass. n. 1965/2022 e Cass. n. 10067/2020, ricordando che nel giudizio di divisione non grava sull’attore la prova rigorosa propria della rivendicazione, trattandosi di accertare un diritto comune a tutte le parti quali coeredi. Sono ammesse anche la prova indiziaria e le verifiche del consulente tecnico.

È fondato anche il terzo motivo, per ragioni non coincidenti con quelle prospettate. La Corte ribadisce che il convenuto, ex art. 167 c.p.c., era tenuto a prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti a fondamento della domanda anche prima della modifica dell’art. 115 c.p.c. (Cass. n. 26908/2020). I giudici d’appello hanno però applicato il principio di non contestazione all’idoneità dell’esercizio del potere di fatto a integrare un possesso utile per l’usucapione, che è qualificazione giuridica rimessa al giudice del merito, non potendo operare il principio di non contestazione (Cass. n. 8967/2024). L’errore travolge l’intera decisione sul punto.

Infine, il quarto motivo è ammissibile e fondato. La Corte richiama Cass. n. 44/1967: la stima dei beni deve essere effettuata in base al valore venale e di mercato, restando il criterio tecnico rimesso ai poteri di fatto del giudice di merito. L’uso di qualsiasi altro criterio, come quello del valore catastale, è illegittimo e vizia la decisione. Non può imporsi a chi denunzia l’errore l’onere di dimostrare in via preventiva il diverso rapporto di valore, potendosi verificare tale coincidenza solo ex post. L’ulteriore ratio della Corte d’appello resta travolta dall’accoglimento del primo motivo.

Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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