Distanze legali e muro di contenimento calcolate sul piano di campagna originario (Cass. civ. Sez. II n. 26012 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di distanze legali, il muro che assolva anche alla funzione di contenimento di un dislivello creato artificialmente tra fondi va considerato costruzione quando superi il limite di altezza stabilito dalla normativa locale. Ai fini del computo di tale limite, per piano di campagna deve intendersi quello originario della zona, anteriore alle modificazioni operate dall’uomo, e non il livello risultante dall’abbassamento del terreno di uno dei fondi. Il giudice del rinvio che assuma a riferimento la quota del fondo inferiore, pur avendo accertato che proprio quel fondo è stato abbassato, fraintende il dictum della sentenza rescindente e viola il principio di diritto in essa fissato.

Il Fatto

Due proprietari di fondi confinanti evocano in giudizio il vicino per ottenere la condanna ad arretrare fino alla distanza legale dal confine la sopraelevazione e il muro di contenimento realizzati sul terreno di costui. Il convenuto resiste e propone domanda riconvenzionale di accesso al fondo e di risarcimento del danno.

Il Tribunale rigetta la domanda principale e accoglie solo in parte quella riconvenzionale. La Corte d’Appello conferma. La Cassazione, con una prima decisione, accoglie alcuni motivi del ricorso degli attori, cassa con rinvio. Il giudice del rinvio accoglie la domanda degli originari attori e ordina l’abbassamento del muretto fino a un’altezza massima di 50 cm. dal piano di campagna del fondo di questi ultimi. Avverso tale pronuncia ricorre il convenuto, resistito con ricorso incidentale dagli attori.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 7 delle N.T.A. del Comune di Paese e censura l’ordine di abbassamento del muretto. Il ricorrente sostiene che, essendo il piano di campagna stato modificato anche dagli attori, il giudice del rinvio avrebbe dovuto fare riferimento alla quota media tra i due terreni, rispetto alla quale il manufatto non eccedeva il limite fissato.

La Corte reputa la censura fondata. Il giudice del rinvio, infatti, ha fatto riferimento al piano di campagna della proprietà dei contro-ricorrenti, pur avendo dato atto che erano stati costoro ad abbassare il livello del proprio fondo, creando il dislivello artificiale. Ma per piano di campagna, secondo consolidato insegnamento, si intende quello originario della zona, precedente all’intervento dell’uomo, e non quello risultante dalla modificazione operata dall’uomo.

La decisione impugnata collide dunque sia con il principio fissato dalla sentenza rescindente, sia con l’insegnamento di questa Corte. La sporgenza del manufatto dal suolo non è stata determinata facendo riferimento al piano originario di campagna, bensì al livello del fondo sito alla quota inferiore, il quale era stato oggetto di un intervento di abbassamento e quindi non corrispondeva al piano originario.

Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo — che denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere il giudice ordinato l’abbassamento in assenza di specifica domanda — è fondato in astratto, ma resta assorbito dall’accoglimento del ricorso principale. Il secondo motivo, relativo alla portata dell’art. 7 delle N.T.A., è inammissibile, perché l’applicabilità di tale norma al manufatto è stata affermata dalla decisione rescindente e non può più essere discussa, stante la natura chiusa del giudizio di rinvio. Gli ulteriori motivi sono parimenti assorbiti.

In definitiva, la Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in differente composizione, anche per le spese. Il giudice del rinvio dovrà preventivamente verificare se il muretto presenti una sporgenza dal piano di campagna originario superiore ai 50 cm. e, in tal caso, assoggettarlo alle norme sulle distanze, tenendo conto anche delle modifiche normative intervenute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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