Esimente dell’obiettiva incertezza normativa non opera dopo il 2010 (Cass. civ. Sez. V n. 26024 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e all’art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 può trovare applicazione solo fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010. Per le annualità d’imposta successive al 2010 la permanente vigenza di tale disposizione interpretativa, che ha reso certo l’assoggettamento all’imposta anche delle scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio, e la possibilità per le parti di rimodulare il rapporto negoziale escludono che residui un’incertezza idonea a paralizzare l’irrogazione delle sanzioni. È viziata da omessa motivazione, ai sensi dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, la sentenza che, dopo aver riconosciuto l’incertezza solo fino al 2010, estenda l’esimente ad annualità successive senza indicare gli ulteriori elementi che avrebbero impedito al contribuente di conoscere la norma.
Il Fatto
La società impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva accertato, nei suoi confronti quali coobbligata solidale con la titolare del Centro Trasmissione Dati, la debenza dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l’anno d’imposta 2014, quantificata in complessivi euro 15.171,89. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso.
In appello la società deduceva plurime censure, tra cui la dedotta nullità dell’avviso, il difetto del presupposto soggettivo e territoriale dell’imposta, l’incompatibilità della normativa interna con il diritto dell’Unione e l’applicabilità dell’esimente dell’obiettiva incertezza normativa in materia sanzionatoria. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appello solo quanto alle sanzioni, compensando le spese. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la motivazione omessa. Il secondo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010. I due motivi, strettamente connessi, sono esaminati congiuntamente e ritenuti fondati.
La Corte muove dal principio, correttamente richiamato dal giudice di merito, secondo cui l’incertezza normativa oggettiva ricorre quando, all’esito di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, non sia possibile individuare con sicurezza la norma applicabile. Richiama sul punto Cass. n. 18405/2018, Cass. n. 13079/2015, Cass. n. 4394/2014, Cass. n. 10759/2024 e Cass. n. 33838/2024.
La sentenza impugnata, però, applica l’esimente a una ripresa riferita al 2014 pur dando atto che l’incertezza sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante tramite intermediari privi di concessione era configurabile solo fino al 2010. La motivazione così resa muove da una premessa incompatibile con la conclusione e non supera il minimo costituzionale: se l’incertezza è riconosciuta fino all’intervento chiarificatore, il giudice non può estendere l’esimente senza indicare quali ulteriori elementi abbiano impedito al contribuente di conoscere la portata della disciplina.
La Corte ricostruisce poi il quadro normativo. La Corte cost. n. 27 del 2018 ha riconosciuto l’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente al 2010, ma ha limitato la declaratoria d’illegittimità alle sole annualità precedenti al 2011 e alla sola posizione delle ricevitorie. Per le annualità successive la disposizione interpretativa costituisce parametro di riferimento anche per i rapporti già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti rimodulare le commissioni. Sul versante europeo, la CGUE nella causa C-788/18 ha escluso che l’art. 56 TFUE osti a una normativa che assoggetti all’imposta i centri di trasmissione dati stabiliti nello Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori mandanti stabiliti altrove.
Ne consegue che, per il periodo d’imposta 2014, la Corte territoriale ha errato nel ritenere configurabile l’obiettiva incertezza e nell’annullare le sanzioni. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata in relazione al capo concernente le sanzioni; non richiedendosi ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con rigetto dell’originario motivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate integralmente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.