Inammissibile il vizio di astensione del giudice in difetto di ricusazione (Cass. civ. Sez. V n. 26022 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo di astensione del giudice, in difetto di tempestiva ricusazione, non è deducibile in sede di impugnazione quale motivo di nullità della sentenza, non incidendo di per sé sulla valida costituzione dell’organo giudicante. L’art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. riguarda il giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado del medesimo processo, non anche il magistrato che abbia trattato controversie distinte, ancorché connesse e fondate sul medesimo presupposto istruttorio. Il motivo di ricorso che cumuli censure eterogenee è inammissibile per commistione. Nella doppia conforme, il ricorrente che denunci l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza d’appello, dimostrandone la diversità.

Il Fatto

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015, con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, nei confronti di una società e di due ulteriori società ritenute coobbligate in solido ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, maggiori importi a titolo di IVA e IRAP, oltre sanzioni e interessi. L’atto si fondava su una verifica della Guardia di finanza da cui l’Ufficio desumeva un sistema fraudolento imperniato su fatture per operazioni inesistenti e sull’illecita somministrazione di manodopera dissimulata mediante contratti di appalto di servizi, con un soggetto interposto privo di effettiva struttura organizzativa.

Le contribuenti impugnavano l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 1943/2025, rigettava l’appello, escludendo i vizi di costituzione del giudice e di motivazione e confermando la legittimità dell’accertamento. Avverso tale pronuncia le due società hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’Agenzia si è costituita con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo le ricorrenti censuravano la violazione degli artt. 51, 112 e 158 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che il giudice relatore ed estensore della sentenza di primo grado avesse già conosciuto di altra controversia fondata sul medesimo verbale di verifica e su fatti connessi, con conseguente obbligo di astensione e nullità della decisione. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato, richiamando il principio per cui, in difetto di tempestiva ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non è deducibile in sede di impugnazione quale motivo di nullità della sentenza (Cass. n. 13935/2016).

Il Collegio ha poi escluso l’operatività dell’art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che riguarda il giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado del medesimo processo, non anche il magistrato che abbia trattato controversie distinte, ancorché connesse e fondate su questioni analoghe (Cass. n. 15268/2019). La prospettata sovrapponibilità di altre decisioni rese in giudizi diversi non trasforma la mancata astensione in vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ., né consente di configurare una nullità al di fuori dei rimedi tipici previsti dall’ordinamento; la censura, nella parte in cui evoca un pregiudizio del giudicante, resta affidata a una valutazione soggettiva della parte.

Con il secondo motivo si deducevano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e il difetto di motivazione per omesso esame di documenti assunti come decisivi, tra cui una sentenza del giudice del lavoro sulla genuinità dei contratti di appalto e pronunce tributarie favorevoli. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per cumulo di censure eterogenee, non consentendo di isolare il paradigma denunciato (Cass. n. 39169/2021). La Corte ha osservato che l’omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande, eccezioni o capi autonomi di domanda, non anche a singoli argomenti difensivi o documenti; il giudice d’appello aveva comunque considerato la sentenza del giudice del lavoro, escludendone la decisività per la diversità del giudizio e la mancata partecipazione dell’Amministrazione finanziaria.

Con il terzo motivo si denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi e la contraddittorietà della motivazione. Il motivo è stato rigettato perché non si confronta con la preclusione della doppia conforme: il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza d’appello, dimostrandone la diversità (Cass., Sez. U., n. 22430/2018). La censura investe la valutazione di una pluralità di elementi istruttori e il peso delle presunzioni, pretendendo una nuova ricostruzione del merito, estranea al sindacato di legittimità dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 8053/2014).

Il ricorso è stato conclusivamente rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese di lite. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, la Corte ha applicato l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., ravvisando un’ipotesi di abuso del processo, e ha condannato le ricorrenti al pagamento di una somma in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende (Cass., Sez. U., n. 28540 del 2023; Cass., Sez. U., n. 27195 del 2023).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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