Motivazione apparente e prova di resistenza nel contraddittorio endoprocedimentale (Cass. civ. Sez. V n. 26025 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che accolga l’appello del contribuente avverso l’avviso di accertamento senza esporre il percorso argomentativo seguito è affetta da motivazione solo apparente ed è nulla per error in procedendo, ai sensi degli artt. 132, comma 2°, n. 4) c.p.c. e 6, comma 2°, d.lgs. 546/1992. Il vizio ricorre quando la motivazione, pur graficamente presente, non rende percepibile il fondamento della decisione, lasciando all’interprete il compito di integrarla con congetture. Nel giudizio tributario, perché la violazione del contraddittorio endoprocedimentale possa condurre all’invalidità dell’atto impositivo, occorre che il giudice indichi le ragioni che il contribuente avrebbe potuto far valere e ne valuti la consistenza ai fini della prova di resistenza. Non supplisce a tale carenza la generica affermazione che i documenti prodotti smentirebbero la tesi dell’Ufficio.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Latina un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno 2014, contestando il vizio di notifica, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, il difetto di motivazione e l’insussistenza dei presupposti delle sanzioni. Nel corso del procedimento l’Ufficio aveva invitato il contribuente a produrre il registro IVA e le fatture; l’invito era rimasto senza riscontro documentale, essendo pervenuta solo una richiesta di rinvio trasmessa da un consulente privo di delega nel giorno stesso della convocazione.

La CTP rigettava il ricorso, ritenendo corretto il contraddittorio e adeguata la motivazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva invece l’appello del contribuente e compensava le spese. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Amministrazione deduceva il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., sostenendo che la sentenza d’appello fosse affetta da motivazione apparente. La Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui, dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012, il vizio ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente, ovvero caratterizzata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o da affermazioni incomprensibili, come affermato da Cass. Sez. U. n. 8053/2014.

La sentenza è nulla quando, pur graficamente esistente, la motivazione non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice e non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla (Cass. Sez. U. n. 22232/2016; Cass. n. 22598/2018). La soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6°, Cost. non è così raggiunta (Cass. n. 17196/2020; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n. 9105/2017).

Nel caso concreto la motivazione, pur presente, si esaurisce in espressioni di stile: la CGT afferma che i motivi di impugnazione sono fondati, che il contribuente ha adempiuto all’onere della prova e che i documenti prodotti smentiscono la tesi dell’Ufficio, senza indicarne il contenuto né gli elementi ritraibili. A fronte dell’articolata vicenda e delle contrarie valutazioni di primo grado, non si comprende per quale motivo sia stato ritenuto violato il contraddittorio, né quali argomentazioni il contribuente avrebbe potuto far valere ai fini della prova di resistenza, indispensabile perché la violazione conduca all’invalidità dell’avviso (Cass. Sez. U. n. 21271/2025).

Neppure la CGT affronta il problema della utilizzabilità dei documenti, tardivamente depositati secondo l’Ufficio in violazione dell’art. 52, comma 5°, d.P.R. 633/1972. Le sole affermazioni dotate di specificità sufficiente, relative allo spesometro e alle condotte degli anni precedenti, costituiscono argomentazioni ad colorandum e non sostengono la decisione. Il primo motivo è pertanto accolto; il secondo, relativo alla violazione degli artt. 12, comma 7°, l. 212/2000, 2697 c.c. e 33, comma 1°, d.P.R. 600/1973, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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