Revocazione per errore di fatto: motivazione apparente e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 26037 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il giudice investito dell’impugnazione ha il compito di verificare se gli errori prospettati siano errori di percezione, emergano con evidenza dagli atti e dai documenti di causa, non concernano un punto controverso e siano determinanti per la decisione. L’errore revocatorio consiste in una svista materiale che induca a ritenere esistente un fatto decisivo invece inesistente, o viceversa, senza necessità di alcuna attività interpretativa o valutativa. Il vizio con cui si imputi alla sentenza un’erronea valutazione delle prove è pertanto incompatibile con l’errore di fatto, essendo ascrivibile a un preteso errore di giudizio. Il giudice della revocazione che esamini partitamente le circostanze dedotte ed escluda la loro immediata percettività adempie all’obbligo di motivazione, non essendo configurabile la motivazione apparente. È conseguentemente inammissibile, in sede di legittimità, la censura che tenda a ottenere una rivalutazione dell’attività di vaglio meritale dei presupposti di ammissibilità della fase rescindente.
Il Fatto
Una società appaltatrice, dopo aver ottenuto dal giudice di primo grado il riconoscimento del proprio credito nei confronti di un condominio per lavori di manutenzione straordinaria, aveva visto riformare la decisione in appello, con la propria condanna a restituire al condominio l’importo ritenuto pagato ma non dovuto.
Avverso la sentenza d’appello la società proponeva impugnazione per revocazione, deducendo tre errori di fatto: l’omesso conteggio dell’IVA sulle somme dovute, l’erronea determinazione delle somme effettivamente corrisposte e il mancato svincolo delle ritenute a garanzia. La Corte d’Appello dichiarava il ricorso inammissibile, rilevando che il diverso calcolo asseritamente esatto non emergeva dagli atti con assoluta immediatezza e richiedeva un nuovo esame della documentazione e delle risultanze della consulenza tecnica. La società ricorreva allora per cassazione, lamentando la nullità della pronuncia per carenza assoluta di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla definizione dell’errore di fatto revocatorio. Esso deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, rilevabili direttamente e senza alcun apprezzamento valutativo. Il vizio con cui si imputi alla sentenza un’erronea valutazione delle prove è, di per sé, incompatibile con l’errore di fatto, perché ascrivibile a un errore di giudizio.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sul minimo costituzionale della motivazione. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé: la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Resta esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Sono richiamate, tra le altre, Sezioni Unite n. 8053/2014, Sezioni Unite n. 22232 del 03.11.2016, Sezioni Unite n. 2767/2023.
Quanto al punto controverso, il riferimento è a Cass. n. 14929/2018: l’inammissibilità della revocazione per errore di fatto ricorre solo ove su quel fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti, così che la pronuncia non si configuri come mera svista percettiva ma assuma natura valutativa. In senso conforme sono citate Cass. n. 7435/2023, Cass. n. 8828/2017, Cass. n. 26890/2019, Cass. n. 2236/2022, Cass. n. 27622/2018 e Cass. n. 27897/2024.
Applicando tali coordinate, il giudice della revocazione aveva correttamente individuato la nozione di errore di fatto e aveva dato conto delle ragioni per cui non lo riteneva in concreto riscontrabile, esaminando tutte e tre le circostanze dedotte ed escludendone l’immediata percettività. L’accertamento avrebbe richiesto una rivalutazione del complesso documentale, comprensivo delle risultanze della consulenza tecnica. Non è pertanto configurabile alcuna omissione o apparenza di motivazione, nel rispetto dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e della garanzia desumibile dall’art. 111 Cost.
La censura, in definitiva, mirava a ottenere una rivalutazione inammissibile in sede di legittimità del vaglio meritale compiuto dalla Corte d’Appello. Il ricorso è respinto, con condanna della società alle spese e, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento di una somma ulteriore in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.