Inammissibile il ricorso che contesta la prescrizione come questione di fatto (Cass. civ. Sez. III n. 25831 del 26.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione del vizio di sussunzione postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo e indiscusso: è pertanto inammissibile la censura che investa la ricostruzione del fatto materiale, riservata al giudice di merito. In tema di prescrizione, la doglianza che lamenta l’omesso esame di documenti dai quali si evincerebbe l’interruzione del termine o la rinuncia a farlo valere non oltrepassa la soglia di ammissibilità se non argomenta l’idoneità dei documenti a integrare il riconoscimento non dell’esistenza del rapporto, ma del diritto a pretendere la conclusione del contratto definitivo. La mera cessazione della partita IVA, infine, non coincide con l’estinzione del soggetto giuridico, che consegue esclusivamente alla cancellazione dal Registro imprese.
Il Fatto
La società sportiva ricorrente aveva agito per accertare il proprio diritto alla stipula di un contratto di locazione di una pluralità di immobili detenuti in forza di un contratto preliminare concluso nel 1995. Il Tribunale adito aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo demaniale il compendio.
La Corte d’Appello, ritenuta la natura privatistica dei beni, aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario, ma aveva rigettato l’impugnazione per l’intervenuta prescrizione del diritto alla stipula, eccepita dalla controricorrente. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la controricorrente ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per essere la procura stata conferita dopo la cessazione dell’attività della società.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità fondata sull’art. 75, terzo comma, cod. proc. civ. La mera cessazione della partita IVA non coincide, di per sé, con l’estinzione del soggetto giuridico, che consegue alla cancellazione dal Registro imprese ex art. 2495 cod. civ., cancellazione non documentata. La chiusura della partita IVA ne è solo uno degli adempimenti e non è sufficiente a far venir meno il soggetto.
Nel merito, il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 132 cod. proc. civ. e delle norme sulla prescrizione. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: la violazione dell’art. 115 non è correttamente dedotta, poiché non si afferma che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti.
Quanto all’art. 132 cod. proc. civ., la prospettazione è inammissibile perché basata su elementi esterni alla motivazione, trattandosi di denuncia dell’omessa considerazione di risultanze istruttorie. Il parametro resta quello delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, che esigono il rilievo solo della mancanza assoluta di motivi, della motivazione apparente o del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, esclusa la semplice insufficienza.
Il secondo motivo, articolato in tre submotivi, lamentava l’omesso esame di fatto decisivo con riguardo alla missiva del 15.11.2016, al verbale di mediazione del 29.05.2018 e alle trattative in corso. La Corte ha rilevato che le doglianze mirano a sottoporre l’esame di documenti che proverebbero l’interruzione della prescrizione, ma il motivo non argomenta l’idoneità degli stessi a integrare il riconoscimento del diritto a pretendere la stipula del definitivo. Le trattative di amichevole composizione possono interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. solo se dal comportamento di una parte risulti il riconoscimento del contrapposto diritto.
Il motivo, inoltre, non incide sulla motivazione secondo cui la prescrizione decorreva dalla comunicazione, in data 18.6.2001, della determinazione del canone, termine convenuto per la stipula. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., in applicazione delle previsioni richiamate dal comma 4 dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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