Responsabilità intermediario per promotore senza concorso colpa cliente raggirato (Cass. civ. Sez. I n. 26036 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intermediazione finanziaria, il nesso di occasionalità necessaria tra l’operato del promotore finanziario e l’esercizio delle mansioni cui egli è adibito per conto dell’intermediario preponente non si interrompe in presenza di mere irregolarità delle operazioni proposte al cliente, dovendo piuttosto riscontrarsi una condotta del cliente talmente anomala da recidere il collegamento con l’attività dell’intermediario. Il giudice del merito assolve correttamente all’onere di dare conto delle ragioni che escludono tale anomalia quando esamini il materiale probatorio, documentale e testimoniale, e selezioni le prove idonee a giustificare il convincimento maturato. La responsabilità dell’intermediario ai sensi degli artt. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998 e 2049 cod. civ. permane anche quando il cliente sia stato vittima di un raggiro del promotore, non potendosi ravvisare alcun concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, primo comma, cod. civ.
Il Fatto
Una banca ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, in riforma della decisione di primo grado, l’ha condannata al pagamento di euro 294.000,00 in favore di due clienti. La Corte territoriale ha affermato la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra la condotta del promotore finanziario e l’esercizio delle mansioni cui egli era adibito per conto della banca.
I clienti hanno resistito con controricorso. Il ricorso censura l’interpretazione delle norme sulla responsabilità dell’intermediario e l’esclusione del concorso di colpa dei danneggiati.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui la banca deduce la violazione degli artt. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998 e 2049 cod. civ., oltre al vizio di motivazione. La censura muove dall’assunto che il nesso di occasionalità necessaria si interromperebbe solo in caso di collusione dei clienti con il promotore.
Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata non si è affatto fondata sull’idea che il nesso si recida solo in presenza di collusione: essa ha piuttosto accertato che nessuna condotta anomala fosse ascrivibile ai clienti, esaminando il materiale probatorio di fonte documentale e testimoniale. Così facendo, la Corte territoriale ha assolto all’onere che la giurisprudenza richiede, dando conto delle ragioni che escludono che il comportamento del cliente abbia reciso il nesso di coobbligazione con l’intermediario preponente.
Sotto altro profilo, il vizio motivazionale è inammissibile perché la banca ha omesso di argomentare la decisività dei fatti asseritamente non esaminati, limitandosi a suggerire una possibile diversa valutazione del merito. La Corte richiama sul punto Sez. 3, Ordinanza n. 31894 del 16/11/2023, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018, Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 e Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021.
Anche il secondo motivo è inammissibile. La banca sostiene che la sentenza avrebbe escluso il concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ. solo perché i danneggiati erano vittime di un reato. La Corte rileva invece che la decisione ha richiamato le fonti di prova — la sentenza penale di condanna e il relativo capo di imputazione — dalle quali ha tratto il convincimento che i clienti fossero vittime di un raggiro e non avessero contribuito a cagionare il danno. La motivazione, coordinata con le altre argomentazioni, è esente dalle critiche mosse.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese della fase di legittimità, liquidate in euro 10.200,00. Dà inoltre atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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