Università ente pubblico non agevolata su registro ma su ipotecarie e catastali (Cass. civ. Sez. V n. 26069 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le Università, a seguito della riforma di cui alla legge n. 168/1989, hanno natura di enti pubblici autonomi e non più di organi dello Stato; ad esse non è pertanto riferibile il regime fiscale che, per i trasferimenti immobiliari in favore dello Stato, prevede l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali. Le norme fiscali di agevolazione sono di stretta interpretazione e non sono applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale, né ammettono interpretazione analogica. Le agevolazioni relative alle imposte ipotecarie e catastali spettano invece agli enti pubblici che perseguono scopi di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altre finalità di pubblica utilità, senza necessità di espressa richiesta quando il beneficio consegue direttamente dalla legge.
Il Fatto
La vicenda riguarda un avviso di liquidazione di imposta di registro e ipocatastale, con sanzioni, emesso su un atto di trasferimento immobiliare del novembre 2012, relativo alla realizzazione del “terzo polo” universitario, ai sensi della legge n. 396/1990 e in forza di un accordo di programma con il Comune di Roma.
La contribuente, un’Università statale, impugna la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva rigettato il suo ricorso e l’aveva condannata alle spese. Propone ricorso per cassazione articolando dieci motivi, poi integrati da memoria. L’Agenzia delle Entrate si costituisce tardivamente, al solo fine di partecipare all’eventuale discussione, mentre la Procura Generale conclude per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, con cui la ricorrente invoca l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 275, legge n. 311/2004 e il regime dell’imposta di registro in misura fissa con esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali. I motivi sono infondati.
Il Collegio richiama il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 11373 del 2015, secondo cui le norme fiscali di agevolazione sono di stretta interpretazione: non sono applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale. La specialità dell’ordinamento tributario esclude l’interpretazione analogica, sia per le norme impositive sia per quelle sanzionatorie e agevolative. Ne segue che l’agevolazione invocata, diretta ai soggetti specificamente indicati, non è estensibile ad altri.
Le Università, osserva la Corte, sono enti pubblici autonomi e non organi dello Stato. Il regime fiscale contemplato dall’art. 1.5 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 e dagli art. 1, comma 2, e 10, comma 3, d.lgs. n. 347/1990, che per i trasferimenti in favore dello Stato prevede l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, non è dunque riferibile alle Università. Nel senso indicato depongono Cass. Sez. V n. 9495 del 2010 e Cass. Sez. V n. 16068 del 2013, che hanno superato la precedente Cass. Sez. V n. 8490 del 2009.
Diverso è l’esito dei motivi sesto e settimo, esaminati congiuntamente e fondati. Per le imposte ipotecarie e catastali le agevolazioni devono essere concesse quando sussistono i presupposti di legge, cioè gli scopi di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altre finalità di pubblica utilità, come previsto dall’art. 1, secondo comma, e dall’art. 10, terzo comma, d.lgs. n. 347/1990 e dall’art. 3 d.lgs. n. 346/1990. È incontestato che la ricorrente persegua tali scopi istituzionali.
La Corte precisa che le agevolazioni tributarie non richiedono un’espressa istanza, salvo che sia la legge a imporla, conseguendo il beneficio direttamente dalla legge, come affermato da Cass. Sez. VI n. 8009 del 2013. I restanti motivi, logicamente assorbiti, non vengono esaminati. Il ricorso è pertanto accolto nei motivi sesto e settimo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per rideterminare il quantum delle imposte e liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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