Esenzione IMU: non basta la destinazione programmata mai attuata (Cass. civ. Sez. V n. 26131 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, l’intenzione programmatica di destinare l’immobile allo svolgimento di una delle attività protette non è, di per sé, idonea a giustificare l’agevolazione. Occorre che tale destinazione si concretizzi nella potenziale attitudine del bene a realizzare lo scopo programmato, attraverso l’avvio del relativo processo attuativo, in termini tali da accreditare la consolidata proiezione del cespite alla finalità concepita. L’esenzione spetta invece anche quando l’immobile, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per attività meritevoli, purché il bene sia al primo strumentalmente collegato e appartenga alla stessa struttura del concedente. La riduzione d’imposta per inagibilità non è applicabile d’ufficio, essendo subordinata a una specifica domanda.
Il Fatto
Un Comune chiedeva il pagamento dell’IMU per l’anno d’imposta 2012, pari a oltre seicentomila euro, in relazione a quattro complessi immobiliari di proprietà di una Regione. Il bene contestato comprendeva un centro servizi culturali con biblioteca, un ex albergo, un ex edificio storico e un complesso già adibito a centrale del latte.
La Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello del Comune e quello incidentale della Regione, riconoscendo l’esenzione per alcuni immobili e la riduzione per inagibilità per l’ex albergo. Il Comune ricorreva per cassazione con sei motivi; la Regione resisteva con ricorso incidentale affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale investe, tra l’altro, il riconoscimento dell’esenzione per il centro culturale concesso in comodato a un ente universitario. La Corte ricorda che l’art. 1, comma 71, della legge n. 213/2023, norma di interpretazione autentica, ha chiarito che gli immobili si intendono posseduti anche quando sono concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario vi svolga esclusivamente le attività protette con modalità non commerciali. Il motivo è quindi infondato.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., la Corte rileva che il giudice regionale ha tratto l’informazione probatoria da atti specifici — l’accordo di programma, l’atto comunale e la delibera di Giunta — liberamente valutandoli. Il riferimento alla notorietà è valso solo a dar conto dell’ampia efficacia dimostrativa della documentazione, senza sovvertire l’onere probatorio.
Il quarto motivo è invece fondato. Per l’immobile inagibile la Regione aveva chiesto solo l’esenzione, non anche la riduzione d’imposta per inagibilità. Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato a una specifica richiesta e non può essere applicato d’ufficio. La sentenza è pertanto cassata sul punto, con decisione nel merito.
Sul ricorso incidentale, la Corte respinge l’eccezione di tardività, ribadendo l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale. Nel merito, quanto all’ex albergo, la Corte precisa che non basta una mera previsione programmatica non seguita dall’avvio del processo attuativo: la destinazione deve aver acquisito una concretezza tale da non potersi più assegnare al bene una diversa funzione. Il bene, mai divenuto strumentale per l’incendio e poi collabente, non ha mai assunto il carattere richiesto. Quanto agli altri immobili, la censura sulle particelle non è accolta per difetto di prova, e quella sull’uso in comodato è inammissibile perché invita a un riesame del fatto.
Nota della Redazione
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