Visto di conformità infedele: competenza della direzione regionale (Cass. civ. Sez. V n. 2444 del 01.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, a carico di chi rilascia il visto di conformità infedele su dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 d.m. n. 164 del 1999, ha funzione anche punitiva. Ne consegue che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 39, la competenza all’iscrizione a ruolo nei confronti di tali soggetti appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Tale attribuzione è inderogabile: l’atto compiuto dall’ufficio incompetente è illegittimo e la relativa cartella di pagamento va annullata.
Il Fatto
Il ricorrente, professionista abilitato all’assistenza fiscale, aveva apposto il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione Modello 730/2015 di un contribuente, su incarico di un centro autorizzato di assistenza fiscale. All’esito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, la direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, ritenendo il visto infedele, iscrisse a ruolo a suo carico imposta, sanzione e interessi ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 241 del 1997.
Il professionista impugnò la cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione. La Commissione tributaria provinciale accolse parzialmente il ricorso, applicando il favor rei e rideterminando la sanzione. La Commissione tributaria regionale, in riforma, confermò integralmente la legittimità delle cartelle e rigettò l’appello incidentale. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare il secondo motivo, per la sua capacità di assorbire gli altri. Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, commi 1 e 2, d.lgs. n. 241 del 1997, contestando il rigetto del motivo di incompetenza dell’ufficio che aveva proceduto all’iscrizione a ruolo.
La norma invocata prevede che le violazioni siano contestate e le sanzioni irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici locali. Il ricorrente assume che tale regola valga anche per il rilascio del visto infedele relativo a dichiarazione presentata tramite centro autorizzato di assistenza fiscale, individuando il trasgressore nel professionista che ha apposto il visto.
La Corte ritiene il motivo fondato. Su fattispecie identica, tra le stesse parti, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che la responsabilità dei soggetti che rilasciano visto di conformità o asseverazione infedeli ha funzione anche punitiva; pertanto la competenza all’iscrizione a ruolo appartiene alla direzione regionale individuata sul domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale attribuzione. Il Collegio richiama Cass. n. 11660/2024 e le conformi, tra le stesse parti, Cass. n. 14796/2024, Cass. n. 14792/2024, Cass. n. 14787/2024 e altre, non ravvisando argomenti per discostarsene.
Per l’effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo è accolto per la nullità dell’atto impugnato a causa dell’incompetenza dell’ufficio che aveva provveduto. Restano assorbiti il primo motivo, sulla quantificazione della sanzione secondo il favor rei, e il terzo, sulla legittimazione passiva del professionista per imposte e interessi. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono compensate in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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