Omessa pronuncia su motivo di appello sull’impossibilità di adempiere (Cass. civ. Sez. III n. 26188 del 04.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia su uno specifico motivo di gravame integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e determina la nullità della sentenza per error in procedendo, denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Non è sufficiente che la questione risulti genericamente evocata nella motivazione, occorrendo che dalla decisione emerga, sia pure implicitamente, una statuizione idonea a risolvere la censura proposta dall’impugnante. Il rigetto implicito è configurabile solo quando la questione decisa sia logicamente e giuridicamente incompatibile con quella omessa; un argomento speso ad altro fine, su un piano logico distinto, non vale a colmare la pronuncia denunciata come mancante. Il vizio può essere rilevato in applicazione del principio della ragione più liquida.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Brescia intimava alla debitrice il pagamento di una somma di denaro, in forza di una scrittura transattiva stipulata a definizione di controversie derivanti da un rapporto di locazione commerciale. La debitrice proponeva opposizione, deducendo l’insussistenza del credito e del proprio inadempimento, e chiedeva la revoca del decreto.

Il Tribunale rigettava l’opposizione e confermava il decreto, ritenendo la transazione priva di natura novativa e la debitrice inadempiente. La Corte d’appello respingeva il gravame, correggendo solo un errore materiale sull’importo ingiunto. Avverso tale sentenza la debitrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta subito il secondo motivo, in applicazione del principio della ragione più liquida, perché la sua fondatezza consente di definire il giudizio. Il motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.: la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con cui la ricorrente contestava il proprio inadempimento, sostenendo di non avere potuto pagare entro il termine convenuto a causa di un pignoramento presso terzi notificato e ancora pendente.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui l’omessa pronuncia su uno specifico motivo di gravame integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e determina nullità della sentenza per error in procedendo (Cass. n. 12746/2019; Cass. n. 30670/2017; Cass. n. 28159/2017; Cass. n. 13209/2016). A tal fine non basta che la questione sia genericamente evocata nella motivazione: occorre che emerga, anche implicitamente, una statuizione idonea a risolverla.

Nel caso concreto la ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado sostenendo che il mancato pagamento entro il termine non le fosse imputabile, essendo gravata dagli obblighi imposti dagli artt. 543 e 546 cod. proc. civ. a seguito della notificazione del pignoramento. Si trattava di una censura direttamente riferita alla ratio decidendi, che aveva ravvisato l’inadempimento nell’omesso pagamento nonostante la pendenza della procedura esecutiva.

La Corte territoriale ha dato atto dell’esistenza del motivo, riportando l’assunto dell’appellante, ma non ha svolto alcuna valutazione, né ha spiegato perché la circostanza fosse irrilevante. Non è configurabile un rigetto implicito: la motivazione si incentra sull’interpretazione di un contratto preliminare e sull’insufficienza della documentazione, senza affrontare il distinto tema degli effetti della pendenza del pignoramento sulla possibilità giuridica di eseguire tempestivamente il pagamento. Il passaggio in cui la Corte d’appello ha rilevato che la pendenza del pignoramento «non era di secondaria importanza» è formulato ad altro fine e su un piano logico distinto, quindi inidoneo a colmare la pronuncia mancante.

L’omesso esame del motivo integra la denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza. Il secondo motivo è accolto, assorbiti gli altri; la sentenza è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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