Autosufficienza del ricorso e specificità dei motivi d’appello (Cass. civ. Sez. I n. 26187 del 04.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone al ricorrente di sottoporre al giudice di legittimità tutti gli elementi necessari alla valutazione del motivo senza ricorso ai fascicoli di ufficio o di parte, opera anche in relazione ai motivi di appello di cui si contesti la genericità. Ove il ricorrente denunci la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per la mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i motivi formulati dalla controparte. La specificità del motivo d’appello si valuta esclusivamente alla stregua del suo testo, a nulla rilevando il contenuto della memoria conclusionale, destinata a diversa funzione illustrativa. La parte che impugni una statuizione di inammissibilità deve censurare la relativa ratio decidendi: le considerazioni sul merito, rese ad abundantiam, sono argomentazioni ipotetiche, non autonomamente impugnabili per difetto di interesse.
Il Fatto
Una società aveva agito in giudizio contro una banca, quale mandataria di più cessionarie di crediti, ritenendo nulla la procura alle liti conferita per la fase di merito, perché indeterminata nel suo oggetto. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 217/2023, aveva respinto l’appello principale e dichiarato inammissibile quello incidentale.
I giudici di secondo grado avevano ritenuto generico il primo motivo d’appello, che rinviava a una procura di altro giudizio senza indicare i punti di difetto di determinatezza, e tardiva l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall’appellante solo con la comparsa conclusionale. Di qui il ricorso per cassazione e quello incidentale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dal principio di autosufficienza e ne estende l’operatività al giudizio di merito: chi censura la mancata dichiarazione di nullità dell’atto d’appello per genericità dei motivi deve trascriverli nel ricorso, perché l’esame diretto degli atti presuppone l’ammissibilità del motivo di censura. Nel caso concreto la ricorrente aveva richiamato quanto contenuto non nell’atto d’appello, ma nella comparsa conclusionale: la specificità, pertanto, andava verificata solo alla stregua di quest’ultimo, e la doglianza è inammissibile.
Quanto all’eccezione di carenza di legittimazione attiva, la Corte osserva che essa, pur coinvolgendo la procura della mandataria, non atteneva alla legitimatio ad causam né alla titolarità del rapporto. Il motivo che lamentava l’applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ. è quindi inammissibile, come quello sulla prova della cessione: la ratio decidendi della sentenza impugnata risiede nella tardività dell’eccezione, non nella sua infondatezza nel merito.
Da qui l’affermazione di carattere generale: quando il giudice si è spogliato della potestas iudicandi statuendo sull’inammissibilità dell’atto introduttivo, le valutazioni sul merito costituiscono argomentazioni ipotetiche, sicché l’impugnazione può appuntarsi solo sulla statuizione in rito. Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 31024 del 2019, della cui continuità la Corte conferma l’indirizzo.
Le censure sul grave inadempimento e sulla scarsa importanza dello stesso ex art. 1455 cod. civ. sollecitano invece una revisione del giudizio di fatto: il motivo che denuncia l’omesso esame di documenti è inammissibile, perché l’omissione deve riguardare un fatto decisivo, non un documento di cui non è neppure precisato il contenuto. Quanto al ricorso incidentale, la Corte rileva che la ricorrente non ha impugnato la ragione della dichiarata inammissibilità né ha indicato la parte dell’atto in cui avrebbe specificato il proprio interesse ad impugnare. Entrambi i ricorsi sono così dichiarati inammissibili, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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