La riassunzione del giudizio davanti agli arbitri dopo la declinatoria di competenza (Cass. civ. Sez. 1 n. 20038 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti tra arbitrato e processo, quando sia il giudice togato a dichiarare la propria incompetenza a favore degli arbitri, o la Cassazione a confermare tale declinatoria decidendo sul regolamento di competenza, è ammessa la riassunzione del giudizio davanti agli arbitri nel termine previsto dall’art. 50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento che ha definito il regolamento. L’art. 819-ter c.p.c., che esclude l’applicazione dell’art. 50 c.p.c., riguarda solo l’ipotesi inversa, in cui siano gli arbitri a declinare la propria competenza. La notificazione dell’atto di riassunzione effettuata dal presidente del collegio arbitrale, anziché dalla parte, è idonea a instaurare il procedimento arbitrale e, ove viziata, la relativa nullità è sanata dalla costituzione della parte intimata. L’inesistenza della notificazione ricorre solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali, mentre ogni altra difformità dal modello legale integra una nullità sanabile.
Il Fatto
La società committente aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, ottenendo dal Tribunale la revoca del provvedimento monitorio e la condanna dell’impresa appaltatrice a restituire parte del corrispettivo versato. In sede di appello, la Corte territoriale aveva dichiarato l’incompetenza del giudice ordinario, ritenendo la controversia devoluta agli arbitri in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto d’appalto, con revoca del decreto e condanna alla restituzione di quanto pagato in esecuzione dello stesso.
A seguito della pronuncia della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto dall’impresa, quest’ultima riassumeva il processo davanti alla Camera arbitrale, depositando ricorso per la nomina del collegio. Il collegio arbitrale, costituito e notificato alle parti, emetteva il lodo accogliendo in parte le domande dell’impresa e determinando l’importo pagato in eccesso dalla committente. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione del lodo proposta dalla committente, la quale ricorreva quindi in Cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sulla asserita tardività e sulla invalidità della riassunzione del giudizio in sede arbitrale e sulla conseguente prescrizione del credito dell’impresa. La questione centrale riguardava la decorrenza del termine di riassunzione: la ricorrente sosteneva che esso dovesse computarsi dalla comunicazione della sentenza della Corte d’appello che aveva dichiarato l’incompetenza, mentre la Corte ha ritenuto che il termine decorresse dalla comunicazione dell’ordinanza della Cassazione che aveva deciso sul regolamento di competenza.
La Corte ha chiarito che l’art. 819-ter, secondo comma, c.p.c., nel sancire che nei rapporti tra arbitrato e processo non si applica l’art. 50 c.p.c., riguarda esclusivamente l’ipotesi in cui siano gli arbitri a escludere la propria competenza riconoscendo quella del giudice ordinario. Al contrario, quando è il giudice togato a dichiarare la propria incompetenza a favore degli arbitri o quando la Cassazione, pronunciando sul regolamento, conferma la competenza arbitrale, la riassunzione davanti agli arbitri è possibile nel termine previsto dall’art. 50 c.p.c., con salvezza degli effetti interruttivi della prescrizione di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c.
Quanto alla dedotta inesistenza della notificazione dell’atto di riassunzione, la Corte ha osservato che la stessa era stata effettuata a cura del presidente del collegio arbitrale, entro il termine di legge, a seguito dell’attivazione del procedimento arbitrale. L’attività svolta ha garantito la piena attuazione del contraddittorio, senza alcun vulnus al diritto di difesa della ricorrente, che si era peraltro costituita in giudizio.
La Corte ha quindi ribadito i principi in tema di distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione: l’inesistenza è configurabile solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o quando l’attività posta in essere sia priva degli elementi costitutivi essenziali, mentre ogni altra difformità dal modello legale integra una nullità sanabile. Nella specie, la nullità della notificazione, se pure esistente, è stata sanata dalla costituzione della parte intimata.
Infine, la Corte ha rigettato anche la doglianza relativa alla contraddittorietà e apparenza della motivazione della sentenza impugnata, rilevando che il vizio non è applicabile ratione temporis e che la motivazione della Corte d’appello risultava chiara sui punti oggetto dei motivi di ricorso. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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