Inammissibile il ricorso che chiede un nuovo esame del merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26198 del 04.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché è solo l’esposizione delle ragioni di diritto che chiarisce e qualifica il contenuto della censura. Ne consegue che è inammissibile il motivo con cui la parte, pur deducendo la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., ponga a fondamento non una diversa interpretazione della norma applicata a fatti accertati, ma una differente ricostruzione del merito degli accadimenti, sollecitando un nuovo accertamento in fatto precluso in sede di legittimità. Analogamente, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. non è integrato dall’omesso esame di elementi istruttori, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice, e il ricorrente ha l’onere di indicare il fatto, il dato testuale o extratestuale, il “come” e il “quando” della discussione processuale e la sua decisività.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti dell’Inps, avevano presentato negli anni 1998 e 1999 istanze amministrative di riscatto del periodo di laurea. L’Ente aveva in seguito archiviato le pratiche per intervenuta decadenza, rilevando che il ricorso giudiziale era stato depositato solo il 10 gennaio 2018. Essi agirono allora in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto al riscatto o, in subordine, la condanna dell’Inps al risarcimento del danno cagionato dal ritardo nella gestione delle pratiche.
Il giudice di primo grado respinse la domanda e la Corte d’appello di Trento, con la sentenza impugnata, rigettò il gravame. La Corte territoriale affermò l’applicabilità alla domanda amministrativa di riscatto del termine di decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e, nel merito, escluse la domanda risarcitoria per assenza di un comportamento colposo dell’Ente e di una condizione di incolpevole affidamento. Avverso tale pronuncia i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione della disciplina sul risarcimento del danno e l’errata applicazione della decadenza, sostenendo che il silenzio-rifiuto formatosi dopo centoventi giorni e il ritardo nella comunicazione dell’archiviazione avrebbero integrando una condotta gravemente colposa dell’Inps, idonea a indurre i lavoratori in errore.
La Corte rileva anzitutto che, sebbene la rubrica richiami la decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nessuna censura è articolata nella parte espositiva sul punto: la configurazione formale della rubrica non ha contenuto vincolante, poiché è solo l’esposizione delle ragioni di diritto che qualifica il vizio denunciato (v. Cass. n. 31890 del 2025).
Nel merito il motivo è inammissibile: la doglianza esula dal modello legale dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., poiché pone a fondamento non una diversa interpretazione della norma applicata a fatti accertati, ma una differente ricostruzione del merito. Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici di merito, tratto da elementi disponibili e in sé coerente, essendo sottratto al sindacato di legittimità l’esame delle prove (v. Cass. n. 10927 del 2024).
Con il secondo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., è prospettato l’omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte territoriale valutato analoghe pratiche di altri dipendenti e la mancata ammissione della prova testimoniale. La Corte richiama il vizio specifico introdotto dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, che richiede l’indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del “come” e del “quando” della discussione e della decisività; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio se il fatto è stato comunque considerato (v. Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014). Nel caso concreto i ricorrenti non illustrano adeguatamente né la discussione processuale né la decisività, e i capitoli di prova sono generici (v. Cass. n. 30721 del 2024).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese di legittimità e applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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