Soci di cooperativa di lavoro e subordinazione nel rapporto ulteriore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26197 del 04.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il socio lavoratore di una società cooperativa può stipulare con la cooperativa stessa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, anche in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001. Ai fini della qualificazione di tale rapporto come autonomo o subordinato, il nomen iuris attribuito nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico non hanno portata dirimente: prevale la valutazione delle concrete modalità di svolgimento del rapporto. L’accertamento della sussistenza degli indici rivelatori della subordinazione costituisce giudizio di fatto, censurabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. solo per l’individuazione dei caratteri tipici di cui all’art. 2094 cod. civ., e non per la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, rimesse al giudice del merito.

Il Fatto

Una cooperativa a responsabilità limitata proponeva domanda di accertamento negativo avverso il verbale con cui l’INPS aveva richiesto il pagamento di contributi omessi e somme aggiuntive, riferiti ai soci lavoratori iscritti nella gestione speciale artigiani. Il Tribunale di Arezzo accoglieva la domanda.

La Corte d’appello di Firenze accoglieva il gravame dell’Istituto, escludendo che la società potesse qualificarsi come cooperativa tra artigiani, per difetto della qualità di imprenditore artigiano in capo ai soci. Qualificata la società come cooperativa di lavoro, il giudice del merito riteneva che i soci lavoratori, prestando opera manuale con mezzi e materiali della cooperativa e percependo una somma mensile, dovessero considerarsi subordinati. La società ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 1-4 della legge n. 142 del 2001, per errata individuazione dei requisiti del rapporto di lavoro autonomo e, in particolare, della qualifica di imprenditore artigiano. La Corte lo dichiara inammissibile: la ricorrente non contesta la qualificazione della società come cooperativa di lavoro, e la censura presuppone un percorso argomentativo che non si rinviene nella sentenza impugnata.

La Corte ricorda che è artigiano soltanto il titolare dell’impresa artigiana e che nessuna norma estende tale qualifica ai soci della cooperativa artigiana, i quali, se non titolari di autonoma impresa, non possono ottenere l’iscrizione all’albo solo in quanto soci (Cass. n. 15073/2008).

Il giudice del merito, invece, ha fondato la subordinazione su uno specifico accertamento positivo, basato su indici sintomatici. La Corte richiama il principio per cui il riconoscimento di una tutela previdenziale assimilabile a quella dei lavoratori subordinati presuppone l’accertamento che il lavoro del socio sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione autonoma, non comportando l’assoggettamento a contribuzione la configurabilità automatica della subordinazione (Cass. n. 10995/2025).

Il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 2096 e 2222 cod. civ. La Corte ribadisce che il nomen iuris e il rapporto mutualistico non rivestono portata dirimente, dovendosi dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento (Cass. n. 29973/2022). Il rapporto associativo non esclude il commutativo rapporto di lavoro subordinato (Cass., S.U., n. 13967 del 2004).

Il sindacato di legittimità sugli indici di subordinazione è equiparabile a quello sul ragionamento presuntivo. Nella specie la Corte d’appello ha valorizzato l’inserimento stabile nell’organizzazione, l’esclusività dell’attività in favore della cooperativa, la proprietà aziendale di mezzi e strumenti, l’acquisizione dei lavori da parte della cooperativa e il compenso mensile. Si tratta di accertamento di fatto non sindacabile: il ricorso è respinto, con obbligo di ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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