Inammissibile censura su valutazione prove e sanzione per abuso del processo (Cass. civ. Sez. III n. 26301 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo le regole di riparto, non quando si contesti la valutazione delle risultanze istruttorie. Le doglianze che denunciano la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. senza allegare l’utilizzazione di prove non ritualmente introdotte o l’attribuzione a una risultanza di un valore legale diverso da quello normativamente previsto si risolvono in una censura al giudizio di merito, inammissibile in sede di legittimità. La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ. presuppone l’accertamento della responsabilità e l’allegazione di dati idonei a individuarne approssimativamente i valori, restando preclusa in presenza di un difetto di prova del danno e della sua allegazione. L’inammissibilità di tutte le censure, quale mera reiterazione di vizi di fatto già disattesi dal giudice dell’appello, integra gli estremi dell’abuso del diritto di impugnazione e giustifica la sanzione ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un posto auto scoperto acquistato da terzi, ha convenuto dinanzi al Giudice di pace la società proprietaria del parcheggio, deducendo che la realizzazione non a regola d’arte del muro di contenimento aveva causato danni. La domanda è stata rigettata in primo grado.
Proposto appello, il Tribunale ha confermato la decisione, escludendo le voci di danno lamentate anche per difetto di allegazione. Il ricorrente ha quindi impugnato la sentenza di secondo grado con ricorso per cassazione affidato a sette motivi, incentrati sulla violazione delle norme sul riparto e sulla valutazione della prova, sulla mancata liquidazione equitativa del danno e sull’omesso esame di motivi di appello. La società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, per la loro connessione, e li dichiara inammissibili. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ. fuori dai casi in cui essa è configurabile: il vizio ricorre solo se il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo le regole di riparto, non quando si contesti la valutazione delle risultanze istruttorie.
Quanto agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., il ricorrente non denuncia l’utilizzazione di prove non ritualmente introdotte né l’attribuzione a una risultanza di un valore legale diverso da quello normativamente previsto, ma si limita a contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito. Secondo le Sezioni Unite n. 16598 del 2016 e n. 20867 del 2020, richiamate dalla Corte, simili doglianze non integrano la violazione delle norme processuali e si risolvono in una richiesta di nuovo giudizio di merito.
Sul danno, il Tribunale ha condivisibilmente escluso le voci lamentate, rilevando che il condominio avrebbe comunque dovuto provvedere alla manutenzione del muro per evitare il proliferare della vegetazione spontanea, con ripartizione della spesa tra i condomini, e che nessun danno derivava dalle spese legali del procedimento cautelare, conclusosi con ordinanza di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese. La Corte precisa che la valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., richiamato dall’art. 2056 cod. civ., presuppone dati adeguatamente allegati da chi agisce in giudizio e resta preclusa dal difetto di prova della responsabilità e del danno (Cass. n. 31251 del 2021; Cass. n. 3596 del 1997).
Il quarto motivo, relativo all’omessa valutazione della perizia di parte, è inammissibile perché mira a reintrodurre un capo di domanda non riprodotto nell’atto di citazione in rinnovazione e perché la perizia di un professionista non incaricato dall’ufficio resta atto di parte (Cass. n. 1614 del 2022). Il vizio di omesso esame è inoltre precluso dalla doppia conforme ex art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.
Il quinto motivo non individua affermazioni in diritto contrastanti con le norme evocate, ma contesta l’esito della valutazione sul danno. Il sesto e il settimo motivo incorrono nella medesima preclusione: la scelta del giudice di appello di applicare il principio della ragione più liquida non integra alcun vizio denunciabile, trattandosi di criterio decisorio legittimo che consente di definire la controversia sulla questione ritenuta assorbente. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione della sanzione ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. per abuso del diritto di impugnazione.
Nota della Redazione
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