L’ordinanza resa ai sensi dell’art. 483 cod. proc. civ. ha natura di atto esecutivo e si impugna con opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ. Sez. 3 n. 12985 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione del debitore al cumulo dei mezzi espropriativi disciplinata dall’art. 483 cod. proc. civ. non integra un giudizio oppositivo in senso proprio, ma sollecita l’emanazione di un provvedimento endoprocedimentale avente la veste formale dell’ordinanza non impugnabile. Tale provvedimento costituisce un atto esecutivo, assimilabile alla riduzione del pignoramento ex art. 496 cod. proc. civ. e alla limitazione dell’espropriazione ex art. 558 cod. proc. civ., sicché avverso di esso è esperibile esclusivamente l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., non anche il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. La decisione resa su tale opposizione è, invece, impugnabile con ricorso ordinario per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 2, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società debitrice, esecutata in una procedura di espropriazione immobiliare dinanzi al Tribunale di Udine, proponeva istanza di estinzione del procedimento, deducendo che i medesimi creditori procedenti avevano già promosso un’altra espropriazione immobiliare dinanzi al Tribunale di Trieste, nell’ambito della quale i beni pignorati erano stati aggiudicati per un importo tale da soddisfare l’intero ceto creditorio. Il giudice dell’esecuzione, qualificata l’istanza come richiesta di limitazione dei mezzi di espropriazione, ordinava la chiusura anticipata della procedura.
I creditori procedenti proponevano opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza. Il Tribunale di Udine accoglieva l’opposizione, revocando il provvedimento del giudice dell’esecuzione sulla base di una doppia ratio decidendi: l’incompetenza del Tribunale per la precedente proposizione di identica istanza al Tribunale di Trieste e la persistenza dell’interesse dei creditori alla prosecuzione dell’esecuzione, residuando crediti non ancora soddisfatti. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la società debitrice.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente inquadrato la natura dell’opposizione ex art. 483 cod. proc. civ., qualificandola come rimedio interno al processo esecutivo volto a reagire all’eccesso nell’espropriazione. Tale opposizione, ha precisato il Collegio, richiede al giudice dell’esecuzione una valutazione discrezionale sulla proporzionalità dei beni pignorati rispetto ai crediti da soddisfare e non dà luogo alla instaurazione di un giudizio oppositivo in senso proprio, sollecitando invece l’emanazione di un atto esecutivo avente la forma dell’ordinanza non impugnabile.
Proprio tale natura di atto esecutivo determina l’assoggettamento del provvedimento allo strumento di controllo generale e residuale dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., non essendo invece suscettibile di impugnazione immediata con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. L’ammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza che ha deciso sull’opposizione è stata, pertanto, verificata positivamente.
Nel merito, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si fonda su due distinte ed autonome rationes decidendi, ciascuna idonea a sostenere la pronuncia. La censura relativa alla seconda ratio — la persistenza dell’interesse dei creditori — è stata ritenuta inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., atteso che la ricorrente si era limitata ad affermazioni generiche e non puntuali circa l’intervenuto soddisfacimento dei creditori, senza indicare la compagine creditoria, l’entità dei crediti azionati e lo stato della procedura.
L’inammissibilità della censura rivolta a tale ratio decidendi ha determinato il difetto di interesse ad impugnare l’altra ratio, fondata sulla incompetenza del Tribunale: la relativa censura, anche se accolta, non potrebbe in nessun caso produrre l’annullamento della sentenza. Restano pertanto impregiudicate le questioni concernenti l’applicabilità dell’art. 483 cod. proc. civ. al cumulo di espropriazioni omogenee promosse dinanzi a uffici giudiziari differenti e l’individuazione del giudice competente a provvedere sulla relativa istanza. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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