Compensazione spese vietata se il soccombente è rimasto contumace (Cass. civ. Sez. 2 n. 3277 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte risultata soccombente nel giudizio di merito è tenuta, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., al rimborso delle spese processuali in favore dell’altra parte, salvo che ricorra una grave ed eccezionale ragione espressamente motivata ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. La contumacia della parte soccombente non costituisce, di per sé, grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite, atteso che la mancata attività difensiva non esonera il giudice dall’applicazione del principio di soccombenza quando la parte vittoriosa sia stata comunque costretta ad agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto. Il principio, già affermato con riguardo al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che agisca in opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi, trova applicazione anche nei giudizi in cui parte soccombente sia una pubblica amministrazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 2.10.2023, aveva accolto l’opposizione proposta da un difensore avverso la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del proprio assistito e avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l’attività svolta. Nell’accogliere l’opposizione, il Tribunale aveva nondimeno compensato integralmente le spese di lite tra le parti, valorizzando la circostanza che il Ministero della Giustizia, parte resistente, fosse rimasto contumace, essendosi sostanzialmente astenuto dall’opporsi alle domande proposte. Avverso la sola statuizione sulle spese ha proposto ricorso per cassazione il difensore, rimasto vittorioso nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente qualificato la posizione processuale del Ministero della Giustizia, il quale aveva depositato un atto di costituzione non valido come controricorso, essendo il giudizio di legittimità stato avviato alla trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. L’Amministrazione è stata pertanto considerata intimata, non avendo svolto alcuna effettiva attività difensiva.
Nel merito, la Corte ha riconosciuto la fondatezza dell’unico motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.. Richiamato il principio generale per cui il giudice, con il provvedimento che chiude il processo, è tenuto a condannare la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell’altra, la Corte ha escluso che la mera contumacia della parte soccombente possa integrare quella grave ed eccezionale ragione la cui sussistenza sola consente, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., di derogare al principio di soccombenza disponendo la compensazione.
A sostegno di tale assunto, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, rammentando che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115/2002 agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale. Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento e l’eventuale obbligo di pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile in tema di responsabilità delle parti per le spese. La Corte ha precisato che il medesimo principio, già affermato in un caso di mancata costituzione dell’Amministrazione in un procedimento di equa riparazione, è applicabile anche nei giudizi in cui sia parte una pubblica amministrazione, come già statuito con la pronuncia n. 5255 del 2022.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Tivoli, in persona di diverso magistrato, affinché provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.